farmacie rurali
16 Aprile 2026Quando farmacia e dispensario fanno capo allo stesso soggetto giuridico, il fatturato deve essere considerato unitariamente. Ne consegue che non è possibile “separare” i due punti di erogazione per ottenere benefici economici legati alla soglia di fatturato.

Una società titolare di farmacia rurale ha chiesto all’azienda sanitaria il riconoscimento dell’indennità di residenza per il biennio di riferimento, presentando due distinte istanze: una relativa alla farmacia e una al dispensario farmaceutico gestito nella stessa area territoriale. Nel corso dei controlli l’amministrazione sanitaria ha rilevato che il fatturato complessivo della farmacia, considerando anche l’attività del dispensario, superava la soglia prevista dalla disciplina in materia. Da ciò derivava una diversa classificazione ai fini dello sconto dovuto al Servizio sanitario nazionale e la conseguente richiesta di restituzione di somme ritenute indebitamente non versate.
La società ha contestato tale impostazione sostenendo che farmacia e dispensario costituiscono in realtà due distinti punti di vendita e che, pertanto, il fatturato avrebbe dovuto essere calcolato separatamente per ciascuno di essi. Se considerati autonomamente, entrambi sarebbero rimasti al di sotto del limite previsto per l’accesso ai previsti benefici economici.
Il punto centrale della questione riguarda la natura del dispensario farmaceutico. Secondo la tesi della struttura ricorrente, il dispensario svolgerebbe una funzione assimilabile a quella della farmacia rurale nelle aree meno servite e dovrebbe quindi essere considerato autonomamente ai fini delle provvidenze economiche.
L’amministrazione sanitaria ha invece sostenuto una ricostruzione opposta: il dispensario non costituisce una farmacia autonoma, ma una struttura accessoria collegata alla farmacia principale e affidata alla responsabilità del suo titolare.
Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo corretta l’impostazione seguita dall’amministrazione. È stato rilevato che farmacia e dispensario nel caso specifico erano gestiti dallo stesso soggetto giuridico. Non vi era quindi una pluralità di titolari, ma un unico centro di imputazione dell’attività economica.
In questa prospettiva, il dispensario è qualificato dalla normativa come una struttura collegata alla farmacia principale, istituita per garantire la distribuzione dei medicinali nelle località in cui la sede farmaceutica prevista non è ancora operativa. Proprio per questa ragione la gestione è normalmente affidata al titolare della farmacia più vicina.
Da tale assetto la conseguenza che quando farmacia e dispensario fanno capo allo stesso soggetto, non è possibile duplicare i benefici economici né considerare separatamente il fatturato ai fini delle soglie previste dalla normativa.
Il fatturato deve quindi essere calcolato in modo complessivo, sommando i ricavi derivanti dall’attività della farmacia e quelli derivanti dal dispensario.
Quando farmacia e dispensario sono gestiti dallo stesso soggetto, il fatturato deve essere considerato unitariamente e, in tal senso, rilevano per l’applicazione della disciplina relativa alla indennità di residenza in quanto collegata alla dimensione dell’attività.
Non rileva, quindi, la presenza di più punti di erogazione né la possibilità di presentare domande separate: ciò che rileva è l’unicità del soggetto titolare dell’attività.
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https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4346&areaid=13
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