Login con

farmacie rurali

16 Aprile 2026

Indennità di residenza, Tar: calcolo su fatturato complessivo per farmacia e dispensario

Quando farmacia e dispensario fanno capo allo stesso soggetto giuridico, il fatturato deve essere considerato unitariamente. Ne consegue che non è possibile “separare” i due punti di erogazione per ottenere benefici economici legati alla soglia di fatturato.

di Avv. Rodolfo Pacifico


Indennità di residenza, Tar: calcolo su fatturato complessivo per farmacia e dispensario

Una società titolare di farmacia rurale ha chiesto all’azienda sanitaria il riconoscimento dell’indennità di residenza per il biennio di riferimento, presentando due distinte istanze: una relativa alla farmacia e una al dispensario farmaceutico gestito nella stessa area territoriale. Nel corso dei controlli l’amministrazione sanitaria ha rilevato che il fatturato complessivo della farmacia, considerando anche l’attività del dispensario, superava la soglia prevista dalla disciplina in materia. Da ciò derivava una diversa classificazione ai fini dello sconto dovuto al Servizio sanitario nazionale e la conseguente richiesta di restituzione di somme ritenute indebitamente non versate.

La società ha contestato tale impostazione sostenendo che farmacia e dispensario costituiscono in realtà due distinti punti di vendita e che, pertanto, il fatturato avrebbe dovuto essere calcolato separatamente per ciascuno di essi. Se considerati autonomamente, entrambi sarebbero rimasti al di sotto del limite previsto per l’accesso ai previsti benefici economici.

Farmacia e dispensario sono autonomi?

Il punto centrale della questione riguarda la natura del dispensario farmaceutico. Secondo la tesi della struttura ricorrente, il dispensario svolgerebbe una funzione assimilabile a quella della farmacia rurale nelle aree meno servite e dovrebbe quindi essere considerato autonomamente ai fini delle provvidenze economiche.
L’amministrazione sanitaria ha invece sostenuto una ricostruzione opposta: il dispensario non costituisce una farmacia autonoma, ma una struttura accessoria collegata alla farmacia principale e affidata alla responsabilità del suo titolare.

Ricorso respinto: fatturato calcolato in modo complessivo

Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo corretta l’impostazione seguita dall’amministrazione. È stato rilevato che farmacia e dispensario nel caso specifico erano gestiti dallo stesso soggetto giuridico. Non vi era quindi una pluralità di titolari, ma un unico centro di imputazione dell’attività economica.
In questa prospettiva, il dispensario è qualificato dalla normativa come una struttura collegata alla farmacia principale, istituita per garantire la distribuzione dei medicinali nelle località in cui la sede farmaceutica prevista non è ancora operativa. Proprio per questa ragione la gestione è normalmente affidata al titolare della farmacia più vicina.
Da tale assetto la conseguenza che quando farmacia e dispensario fanno capo allo stesso soggetto, non è possibile duplicare i benefici economici né considerare separatamente il fatturato ai fini delle soglie previste dalla normativa.
Il fatturato deve quindi essere calcolato in modo complessivo, sommando i ricavi derivanti dall’attività della farmacia e quelli derivanti dal dispensario.

Quando farmacia e dispensario sono gestiti dallo stesso soggetto, il fatturato deve essere considerato unitariamente e, in tal senso, rilevano per l’applicazione della disciplina relativa alla indennità di residenza in quanto collegata alla dimensione dell’attività.

Non rileva, quindi, la presenza di più punti di erogazione né la possibilità di presentare domande separate: ciò che rileva è l’unicità del soggetto titolare dell’attività.

Per approfondire TAR Campania 12.03.2026 su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4346&areaid=13

 

TAG: DISPENSARIO, FARMACIA RURALE, FATTURATO

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

30/03/2026

E' stato esaminato il caso di un farmacista che aveva continuato a esercitare durante la sospensione per mancato obbligo vaccinale. Il Tribunale chiarisce il perimetro del reato di esercizio abusivo...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

13/03/2026

Quando un Comune cede una farmacia comunale trasformandola in farmacia privata, la procedura di vendita può essere aperta solo ai soggetti che la legge ammette come titolari di farmacia privata. Il...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

05/03/2026

Una nota del ministero della Salute sui totem touchscreen e le nuove linee guida Aifa sui medicinali senza obbligo di prescrizione sono al centro di una analisi giuridica  pubblicata da Sediva...

A cura di Simona Zazzetta

24/02/2026

Tar Marche ha respinto il ricorso di una farmacia rurale che si è vista rifiutare  la richiesta di decentramento, chiarendo che il trasferimento su istanza del titolare è subordinato alla...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Libera il naso in modo naturale, per il benessere stagionale.

Libera il naso in modo naturale, per il benessere stagionale.

A cura di Coswell

L’intervento del presidente di Aifa Robert Nisticò al convegno organizzato da Federfarma Catanzaro sugli esiti della farmacia dei servizi in Calabria: la farmacia può diventare un punto avanzato...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top