contratto lavoro
10 Luglio 2026Una sentenza della Corte d’Appello di Ancona chiarisce quando il rapporto di lavoro autonomo del farmacista può essere riqualificato come subordinato e le conseguenze contributive e sanzionatorie per la farmacia.

Una farmacia o una società titolare di farmacie non può ricorrere a rapporti di lavoro autonomo per farmacisti che, nei fatti, svolgono l'attività con modalità sostanzialmente analoghe a quelle dei dipendenti, coprendo turni e orari di apertura, inseriti stabilmente nell'organizzazione aziendale e sottoposti alle medesime direttive operative. In questi casi, il rapporto può essere riqualificato come lavoro subordinato, con l'obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali non corrisposti e le relative sanzioni. Se viene accertato un intento simulatorio nell'utilizzo dei contratti autonomi, la condotta può essere qualificata come evasione contributiva, più grave della semplice omissione. È quanto emerge da una sentenza di una Corte d'Appello, che ha riformato la decisione di primo grado dando ragione all'ente previdenziale.
Una Corte d'Appello, in funzione di giudice del lavoro, è stata chiamata a pronunciarsi su un contenzioso sorto a seguito di un accertamento ispettivo che aveva disconosciuto una serie di contratti d'opera stipulati da una società titolare di più punti vendita farmaceutici con alcuni farmacisti, riqualificandoli come rapporti di lavoro subordinato. L'ente previdenziale aveva conseguentemente notificato un avviso di addebito per omessi versamenti contributivi.
In primo grado il Tribunale aveva annullato l'avviso, ritenendo lo schema contrattuale adottato compatibile con le concrete modalità di esecuzione del rapporto. L'ente previdenziale ha proposto appello, sostenendo che l'istruttoria ispettiva avesse fatto emergere una pluralità di indici univoci della natura subordinata del rapporto.
Prima di affrontare il merito, la Corte ha esaminato due profili procedurali sollevati in via incidentale. Quanto alla sufficienza della motivazione dell'avviso di addebito, è stato ribadito che il rinvio per relationem al verbale ispettivo, già nella sfera di conoscenza del destinatario, soddisfa l'obbligo di indicazione della causale del credito, senza necessità di riportarne integralmente i contenuti.
Quanto al termine di decadenza previsto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, la Corte ha confermato che tale termine si applica alla sola contestazione dell'illecito amministrativo e non alla pretesa di pagamento dei contributi, che segue le regole ordinarie di prescrizione.
Il nucleo della decisione riguarda i criteri con cui va accertata la natura subordinata di un rapporto avente ad oggetto una prestazione professionale di tipo intellettuale, per la quale è richiesta l'iscrizione ad un albo. In questi casi - ricorda la Corte richiamando - la eterodirezione non si manifesta necessariamente in forma piena e diretta, ma può atteggiarsi in maniera "affievolita", compatibile con un certo margine di autonomia tecnica nell'esecuzione della prestazione.
Per tale ragione, l'accertamento non può fermarsi alla sola verifica della soggezione al potere organizzativo e disciplinare, ma deve fondarsi su una valutazione globale degli indici sussidiari: la continuità delle prestazioni, la fissazione di un monte ore settimanale, il pagamento di un compenso a cadenza fissa e predeterminata, il coordinamento con l'assetto organizzativo del committente e, soprattutto, l'assenza di una vera e propria struttura imprenditoriale in capo al prestatore.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso un quadro di sostanziale fungibilità tra i professionisti formalmente autonomi e quelli assunti come dipendenti: entrambe le categorie erano soggette alla medesima turnazione, alle medesime modalità operative e alla medesima esigenza di copertura degli orari di apertura al pubblico, con reciproca sostanziale sostituibilità tra colleghi indifferentemente dal regime contrattuale applicato.
A ciò si è aggiunto l'obbligo, esteso a entrambe le categorie, di comunicare le assenze, di attenersi a direttive uniformi in materia di prezzi e di scontistica, di rivolgersi in via prioritaria a fornitori individuati dalla committenza, oltre al rilievo che nessuno dei prestatori, autonomi o dipendenti, risultava mai stato attinto da provvedimenti disciplinari, a riprova di un esercizio del potere disciplinare anch'esso "affievolito", ma ugualmente presente.
Sul piano economico, la Corte ha osservato che l'assenza di un investimento di capitale iniziale e la percezione di un compenso periodico fisso, sia pure variabile in base all'andamento degli affari, non è di per sé incompatibile con la subordinazione, posto che anche tale regime conosce istituti retributivi a carattere incentivante.
Sulla base di tali elementi, la Corte ha ritenuto provato un intento simulatorio alla base dello schema contrattuale adottato, qualificando la fattispecie nei termini, più gravi, dell'evasione contributiva piuttosto che della mera omissione. Ne è derivata la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dalla società ricorrente.
La pronuncia conferma un orientamento: per le professioni intellettuali soggette ad albo, la qualificazione formale del rapporto cede il passo alla valutazione sostanziale del concreto atteggiarsi della prestazione. La compresenza, nello stesso contesto organizzativo, di personale autonomo e dipendente sottoposto a regole operative sovrapponibili costituisce un indice particolarmente significativo di subordinazione dissimulata, con conseguenze rilevanti non solo sul piano contributivo, ma anche su quello sanzionatorio.
Per approfondire Corte d’Appello di Ancona 11.06.2026, su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4363&areaid=13
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