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10 Marzo 2020

Coronavirus, nuove misure su Ssn. Tempi più rapidi per ossigenoterapia in farmacia


È in vigore il Decreto Legge per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, tra le misure previste tempi più brevi per avere ossigenoterapia nelle farmacie del territorio

È entrato in vigore oggi il Decreto Legge sulle "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19", approvato venerdì dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che stanzia 845 milioni per il 2020 (660 milioni per il personale e 185 per l'acquisto di 5mila impianti di ventilazione assistita) e che prevede norme di interesse anche per i farmacisti. In particolare, tra le misure per il settore, c'è quella relativa alla disponibilità sul territorio nazionale «in via sperimentale fino al 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi della fornitura di ossigeno e della ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia», per la quale, data la situazione legata al Coronavirus, il Ministero della Salute può provvedere attraverso una ordinanza, senza che si debba attendere i tempi del Decreto ministeriale, che avrebbe avuto una deadline entro fine luglio. Previste poi misure per la semplificazione e la riduzione dei tempi degli acquisti di dispositivi di medici e di protezione individuali, i cui contratti vengono «sottratti al controllo della Corte dei Conti».

Ossigenoterapia in farmacie: basta ordinanza del Ministero

Un primo punto previsto dal Decreto Legge (14 del 9 marzo 2020, GU n. 62) riguarda le "Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia": «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero,in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma eÌ finalizzato, altresì, a individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia». Ma, «nelle more dell'adozione del decretoe in ragione dell'emergenza Covid-19, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza(ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)». In ogni caso, «le disposizioni sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dispositivi medici: acquisti semplificati e transazioni più rapide

«Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri eÌ auto- rizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture». Inoltre, «in relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi, nonché per ogni altro atto negoziale posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori» non «si applica la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri", e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti» (Art. 11).

Operatori sanitari liberi da "quarantena" a meno che positivi o con sintomi

La disposizione relativa alla "quarantena con sorveglianza attiva per chi ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva" «non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19» (Art. 7).

Sanzioni amministrative per gli esercizi che non rispettano le restrizioni

«Salvo l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure» di contenimento «a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali eÌ sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La sanzione eÌ irrogata dal Prefetto» (Art. 15).

una unità speciale ogni 50mila abitanti per la gestione di pazienti affetti

«Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unitaÌ speciale ogni 50mila abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero». L'unitaÌ «speciale eÌ attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00» (Art. 8).
Tra le altre misure di potenziamento «al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possonorimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria». Inoltre, «agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica»non «si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoroprescritti dai Ccnl di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative» (Art. 13).

Francesca Giani

TAG: OSSIGENOTERAPIA, FARMACISTI, FARMACIA, FARMACIE, FARMACISTA, COVID-19, SARS-COV-2, DPCM DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

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