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09 Luglio 2020

Covid-19, sorveglianza eccezionale obbligatoria in farmacia e parafarmacia. Ecco gli step per i titolari


Fino al termine dell'emergenza sanitaria i titolari di farmacia e parafarmacia sono obbligati a garantire la sorveglianza eccezionale dei lavoratori più esposti a rischio di contagio da Covid-19

Fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso, i titolari di farmacia e parafarmacia sono obbligati a garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19. A ribadirlo è una circolare della Fofi, che, riprendendo l'ultimo documento dell'Inail, fa il punto sui passaggi da mettere in campo per ottemperare quanto stabilito dal cosiddetto Decreto Rilancio, attualmente alla Camera per la conversione in legge. Ecco un vademecum.

Che cosa si intende per lavoratore maggiormente a rischio?

La definizione è formulata «in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore».

In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria eccezionale?

«Tale attività si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" o sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità».

Come può fare un titolare di farmacia o parafarmacia che non abbia il medico competente?

«Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente (quindi anche per i titolari), fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, eÌ stata prevista la facoltà di richiedere la sorveglianza eccezionale ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro».

Come attivare il servizio territoriale dell'Inail?

«Il datore di lavoro o un suo delegato (la delega è reperibile nella sezione "Moduli e modelli") possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", disponibile a decorrere dal 1° luglio e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive. Una volta inoltrata la richiesta, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore».

Come ottenere le credenziali?

«Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite: Spid; Inps; Carta nazionale dei servizi (Cns); Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail».

Che cosa succede una volta ultimata la visita?

«All'esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, eÌ espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio».

Quali sono i costi?

«Successivamente all'invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l'Inail ha stabilito in via provvisoria l'importo di € 50,85».

Per approfondire:

Covid-19, da Inail nuove regole su tutela lavoratori più a rischio. Focus su fascia over 55

TAG: FARMACISTI, FARMACISTI DIPENDENTI, FARMACISTI COLLABORATORI, FARMACISTA, COVID-19, SARS-COV-2

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