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26 Settembre 2020

Covid-19, incentivo assunzioni: c'è tempo fino a fine anno. Ecco regole e requisiti


Tra le misure di sostegno a imprese e lavoratori messe a punto durante il periodo emergenziale, c'è anche il bonus per nuove assunzioni a tempo indeterminato previsto nel Decreto Agosto

Tra le misure di sostegno a imprese e lavoratori messe a punto durante il periodo emergenziale, c'è anche il bonus per nuove assunzioni a tempo indeterminato previsto nel cosiddetto Decreto Agosto, ora in fase di conversione in legge. Un bonus che è cumulabile con altre riduzioni di contribuzione e che può essere utilizzato anche per le stabilizzazioni di contratti a termine. Vale la pena fare un punto.

Esonero totale dai contributi per nuove assunzioni o trasformazioni a tempo determinato

Come si ricorderà, tra i tanti interventi a sostegno del lavoro contenuti nel cosiddetto Decreto Agosto, entrato in vigore il 15 agosto e ora in fase di conversione in legge, che vanno dal blocco dei licenziamenti alla cassa integrazione, è stato previsto anche l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo determinato.
Un primo aspetto da sottolineare è che tale misura è applicabile «per un periodo di sei mesi a decorrere dall'assunzione», che deve essere effettuata entro il 31 dicembre, e prevede un tetto «massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile». Oltre che per le nuove assunzioni, l'esonero è «riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato» e in ogni caso si applica ad operazioni successive al 15 agosto. «È cumulabile con altri esoneri o riduzioni», ma andranno comunque versati «premi e contributi dovuti all'Inail».

Gli esclusi e i limiti di finanziamento. Previsti anche altri sgravi

A essere esclusi dall'esonero, a ogni modo, sono «i contratti di apprendistato», così come «i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa». Per ora, secondo la norma, è stato fissato un tetto a livello complessivo e viene riconosciuto «nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per il 2021». Sarà l'Inps a «monitorare il rispetto del limite di spesa». Qualora si dovessero «verificare scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori». Sul tappeto ci sono anche altri contributi per il lavoro: tra questi l'esonero dei contributi previdenziali anche per le imprese che hanno utilizzato la cassa integrazione "Covid" a maggio e a giugno e che non ne hanno chiesto una proroga (sul tema è di recente stata pubblicata una circolare Inps). Il bonus è fruibile entro il 31 dicembre per un massimo di 4 mesi con proroga del blocco dei licenziamenti. Anche questo intervento è cumulabile. Mentre, per le imprese che operano al Sud è prevista una ulteriore agevolazione del 30% dei contributi previdenziali da ottobre a dicembre, sempre per garantire la tutela dei livelli occupazionali.

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, FARMACISTI COLLABORATORI, ASSUNZIONE DI PERSONALE, FARMACISTA, COVID-19

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