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04 Dicembre 2020

Concorrenza sleale, Cassazione: abbuono ticket e sconti differenziati è valido motivo per sospensione


Non riscuotere il ticket e applicare condizioni differenti di sconto alla clientela si configura come concorrenza sleale a danno degli altri farmacisti della zona. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione

Non riscuotere il ticket e applicare condizioni differenti di sconto alla clientela si configura come concorrenza sleale a danno degli altri farmacisti della zona, pertanto è legittimo che l'Ordine di competenza territoriale possa procedere alla sospensione dall'esercizio della professione. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25571 del 12 novembre 2020) segnalata da una comunicazione di Federfarma Roma che invita gli associati "a non porre in essere condotte simili e a segnalare nelle sedi opportune eventuali episodi di questo genere".

La vicenda giudiziaria: violate norme e codice deontologico

La vicenda giudiziaria, si legge nella sentenza, "nasce da una denuncia-querela da parte di alcuni farmacisti per l'asserita violazione della corretta concorrenza mediante un'azione perturbatrice produttiva di uno sviamento della clientela di altre farmacie della zona a favore della sua farmacia, utilizzando mezzi che i denuncianti ritenevano fraudolenti, consistiti, principalmente, nell'"abbuono (totale o parziale) ai clienti del ticket imposto dalla legge sulle prescrizioni farmaceutiche". L'Ordine aveva, quindi, ritenuto il comportamento del farmacista in contrasto con il codice deontologico (artt. 2, comma 1, 3, comma 2-lett. b), 27, comma 1, e 37, comma 5), e aveva deliberato l'avvio di un procedimento disciplinare per "aver omesso di riscuotere, in parte o del tutto, le quote di partecipazione a carico dell'assistito relative a ricette spedite in regime di convenzione con il Ssn"; per aver praticato sui farmaci non convenzionati "differenti condizioni di sconto agli acquirenti" e per "aver posto in essere atti configuranti concorrenza sleale" ai sensi del Codice civile, art. 2598. Il farmacista aveva prima impugnato la decisione dell'Ordine davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e poi aveva fatto ricorso alla Cassazione che ha rigettato tutte le doglianze sollevate.

Federfarma Roma invita a non porre in essere condotte simili

I giudici della II sezione, sottolinea la nota del sindacato, hanno "confermato la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione per un farmacista che aveva violato le norme sulla riscossione delle quote di partecipazione a carico degli assistiti e quelle sullo sconto applicabile ai farmaci". Al professionista, conclude la nota "è stato dunque imputato di aver specificamente violato le disposizioni normative che impongono di riscuotere nella misura dovuta i cosiddetti ticket su farmaci a carico del Ssn e di non poter praticare sconti sui farmaci non a carico dello stesso Ssn, salvo che nel caso in cui si provveda a dare adeguata e chiara informazione ai consumatori e tali sconti siano applicati in favore di tutti gli acquirenti. Si invitano pertanto gli associati a non porre in essere condotte simili e a segnalare nelle sedi opportune eventuali episodi di questo genere".

TAG: FARMACISTI, FARMACIE, CORTE DI CASSAZIONE, CASSAZIONE, TICKET FARMACI

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