Sostegno per assunzione farmacisti, Enpaf: cambia regolamento per favorire l’occupazione
Modifiche nel Regolamento degli interventi per favorire l'occupazione: aumenta il numero di contratti per richiedere il contributo di sostegno all'Enpaf e cambia la percentuale
Aumenta il numero di contratti per cui si può presentare all'Enpaf domanda del contributo a sostegno dell'occupazione e cambia la percentuale del contributo correlato alla durata del rapporto di lavoro. Sono le modifiche al Regolamento degli interventi per favorire l'occupazione applicate alle domande presentate a decorrere dal 1° marzo 2021, approvate dall'Enpaf nel mese di febbraio. Una nota dell'Ente ne spiega i contenuti.
Ecco le modifiche al Regolamento
Considerato l'impatto finanziario significativo dell'iniziativa sulla Sezione assistenza, spiega l'Enpaf, le modifiche si sono rese necessarie per continuare ad erogare il contributo agli aventi diritto e per garantire l'attuazione, nel corso del 2021, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell'Ente. Le modifiche riguardano il numero di contratti per i quali il medesimo datore di lavoro può presentare domanda: non più di due, invece dei tre previsti precedentemente. E la misura del contributo percentualmente commisurato all'importo degli oneri salariali ordinariamente sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione del farmacista e correlato alla durata del rapporto di lavoro. Il contributo viene riconosciuto al termine di ciascun periodo e nelle seguenti percentuali: 10% per 8 mesi di durata del rapporto di lavoro, 15% per 17 mesi, 20% per 26 mesi, 25% per 36 mesi.
I requisiti per accedere all'iniziativa
Destinatari dell'iniziativa sono i farmacisti titolari di farmacia, o di parafarmacia, nella forma dell'impresa individuale e le società di gestione di farmacie private, o di parafarmacie, purché la maggioranza delle quote di partecipazione appartengano a farmacisti iscritti all'Enpaf. Il contributo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine- stipulati successivamente al 1° gennaio 2019. Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare due categorie di lavoratori: • il farmacista di età non superiore a trent'anni; • il farmacista di età pari o superiore a cinquant'anni, se disoccupato da almeno sei mesi. Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per una durata massima di trentasei, purché continuativi. La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro solo al termine di ciascun periodo di durata del rapporto per il quale può essere richiesto il contributo (ossia dopo 8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi). Il rapporto di lavoro deve, inoltre, essere ancora in atto al momento di presentazione della domanda stessa. Il contributo sarà erogato nei limiti dello stanziamento fissato.
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A cura di Redazione Farmacista33
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