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09 Ottobre 2021

Ecm. Recupero crediti, formazione sul campo e dossier formativo: novità e scadenze per obblighi


Si avvicina la scadenza del 31 dicembre per spostare crediti Ecm e recuperare il debito dei trienni passati. La Commissione ha approvato una nuova delibera riguardante il Dossier formativo di gruppo

L'obbligo in tema di Ecm è tornato sotto i riflettori in particolare dopo che il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha minacciato una stretta. Tanti sono i bonus di cui già godono i farmacisti e che permettono una riduzione del debito formativo, così come diversi sono gli strumenti che, se ben utilizzati, possono facilitare chi voglia mettersi alla pari. Intanto, si avvicina la scadenza del 31 dicembre, termine entro il quale sarà possibile spostare crediti e recuperare il debito dei trienni passati. Mentre dalla Commissione nazionale Ecm è stata approvata una nuova delibera riguardante il Dossier formativo di gruppo.

Le scadenze relative all'obbligo Ecm e la stretta dal Ministero

In tema di scadenze, un primo aspetto da evidenziare è quello relativo al recupero dei crediti, cioè la possibilità di ottemperare al debito formativo relativo a trienni passati, utilizzando crediti maturati successivamente. In particolare, va ricordato che scadrà il 31 dicembre la possibilità di recuperare il debito formativo relativo al triennio 2017-2019, nonché quella di spostare i crediti maturati per il triennio 2014-2016. Si tratta di una possibilità su cui di recente si sono accesi i riflettori, all'indomani, in particolare, delle parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ha annunciato l'intenzione di non concedere una ulteriore proroga. Da Sileri, come si ricorderà, è stata poi manifestata anche la volontà di dare una stretta ai controlli e alle sanzioni, dal 2022, per chi non è in regola.

Le modalità di recupero e spostamento dei crediti

A ogni modo, per quanto riguarda le modalità operative per il recupero del debito formativo pregresso, va ricordato, secondo quanto aveva stabilito la Commissione Ecm nelle delibere di inizio anno, che "non è possibile applicare le riduzioni (par. 1.1, 1 e 2 del Manuale) al professionista che abbia provveduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi che durino fino alla fine di quest'anno. In merito poi allo spostamento dei crediti successivamente alla certificazione da parte di Cogeaps, i crediti imputati al recupero dell'obbligo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento".

Ridurre il debito. Le novità sul Dossier formativo

Per i professionisti, in ogni caso, sono comunque in essere diversi bonus, tra cui per esempio quelli legati allo svolgimento di corsi di interesse nazionale. In aggiunta, come già era emerso, sono diversi gli strumenti per mettere i farmacisti nelle condizioni di ottemperare all'obbligo nei tempi e di grande supporto in questa direzione è il Dossier formativo di gruppo. Proprio in merito a questo tema, si registra una nuova delibera della Commissione Ecm (del 23 settembre), che prevede, in particolare, altre a un aggiornamento delle disposizioni per il triennio 2020/2022, la "possibilità di costituire il dossier formativo in tutti e tre gli anni del triennio e la possibilità di modificare il dossier formativo una sola volta per ciascun anno del triennio di riferimento, a partire dall'anno di costruzione". Nella delibera, vengono poi ricapitolati funzionamento e bonus: in particolare, "la riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista è quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2020-2022, se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio" come è il caso dei farmacisti. "Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora questo sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità con la professione esercitata e di coerenza tra il dossier programmato e quello realizzato". Nel dettaglio, la coerenza deve essere "pari ad almeno il 70%. La valutazione sarà effettuata per aree e non per obiettivi formativi, purché gli stessi rientrino nella medesima area". A ogni modo, "il professionista ha la possibilità, tramite portale o App, di verificare la propria situazione dei crediti. Saranno comunque visibili anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier. Soltanto una volta nell'anno solare si può modificare il proprio dossier. Eventuali crediti acquisiti in percentuali superiori rispetto a quelle definite in fase di costruzione del dossier formativo, potranno essere conteggiate per l'assolvimento dell'obbligo Ecm, ma non per il requisito della coerenza".
Intanto, tra le possibilità che potrebbero profilarsi all'orizzonte c'è anche il riconoscimento della formazione sul campo, vale a dire "tutte quelle attività di formazione che hanno luogo all'interno del contesto lavorativo del discente, al quale sono strettamente connesse, e che sono finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza", su cui, già a inizio anno, la Commissione Ecm aveva espresso un primo orientamento.

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, ECM, CREDITI FORMATIVI, CREDITI ECM

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