Obbligo vaccinale, in vigore anche per terza dose. Ecco cosa succede in caso di inosservanza e sospensione
È in vigore la nuova disciplina sull'obbligo vaccinale contro il Covid-19 che si estende anche alla dose booster e modifica la procedura relativa alla verifica dell'adempienza e alla sospensione
Entra in vigore da oggi la nuova disciplina sull'obbligo vaccinale contro il Covid-19 che ora si estende, oltre al ciclo primario, anche alla dose booster e che modifica la procedura relativa alla verifica dell'adempienza e alla sospensione. Vale la pena fare un punto su cosa cambia per i farmacisti e per chi si sta affacciando alla professione.
Obbligo vaccinale esteso a terza dose. È requisito per esercizio professione
Uno dei principali effetti delle misure che hanno modificato l'obbligo vaccinale - contenute nel cosiddetto Decreto Super Green Pass (Dl 172/2021, GU del 26 novembre) - è il chiarimento che "tutti i professionisti sanitari iscritti all'albo - a prescindere dal contesto in cui esercitino la professione - vi sono soggetti" - si legge in una recente circolare di Fofi -, in quanto "la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa" e "l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dall'esercizio della professione". Ma, va ricordato, a partire da oggi, per adempiere l'obbligo è richiesta anche la terza dose, e non solo il completamento del ciclo primario. Naturalmente "non sussiste l'obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione". In questo caso, "l'Ordine dovrà solo verificare che il certificato di esenzione provenga da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione sanitaria di merito". Costoro, a ogni modo, "per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita verranno adibiti dal datore di lavoro a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".
Si va verso controlli automatici e cadenzati
Un'altra importante novità riguarda la procedura di accertamento: competente è, ora, l'Ordine professionale al quale è iscritto il professionista. "Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione - ciclo primario o terza dose - l'Ordine invita l'iscritto a produrre, entro cinque giorni, la certificazione comprovante la vaccinazione, l'esenzione dalla stessa o la prenotazione della somministrazione - da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni". l'Ordine dovrà richiedere all'interessato anche i dati del datore di lavoro. In caso di mancato adempimento, quindi, "ne verrà data comunicazione, oltre che alla Federazione, anche al datore di lavoro". Va detto che è in via di implementazione dalle Federazioni degli ordini e il Ministero la possibilità di rendere le verifiche sulla validità dello stato di vaccinazione automatiche e quotidiane, attraverso una interoperabilità tra l'Albo e la Piattaforma nazionale digital green certificate. A ogni modo, "l'atto di accertamento dell'inadempimento, adottato da parte dell'Ordine territoriale ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell'Albo professionale", anche se "non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l'assolvimento dell'obbligo vaccinale".
Con sospensione non dovuta retribuzione
La sospensione, comunque, "è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine e al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) o della dose di richiamo e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse". Infine, si "prevede che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell'iscrizione fino al 15 giugno 2022. Sul punto va rilevato che la Fofi, insieme "alle altre Federazioni delle professioni sanitarie, ha chiesto alcuni chiarimenti al Ministero della salute per comprendere se l'Ordine debba richiedere, in sede di iscrizione, la certificazione di avvenuta vaccinazione o di esenzione dalla stessa ovvero se sia possibile procedere anche per chi si iscrive a un'interrogazione della Piattaforma nazionale digital green certificate".
Altre categorie con obbligo vaccinale
Da ultimo, va detto che l'obbligo vaccinale scatta, da oggi, anche per il personale scolastico, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Dalla Fofi viene comunque ricordato che "tale indicazione non riguarda il personale non iscritto all'albo professionale che opera nelle farmacie e nelle parafarmacie, che quindi non è soggetto ad obbligo vaccinale".
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A cura di Redazione Farmacista33
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