Obbligo di farmacista in strutture sanitarie, Corte costituzionale: illegittima legge della Regione Calabria
Corte costituzionale: la legge regionale della Regione Calabria che pone l'obbligatorietà del farmacista nelle strutture sanitarie dove si utilizzano farmaci, è costituzionalmente illegittima
La legge regionale della Regione Calabria nella parte in cui istituisce l'obbligatorietà della presenza di personale farmacista nelle strutture sanitarie pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale. È quanto si legge nella sentenza (n. 6/2022 depositata il 18.01.2022) della Corte a cui ha fatto ricorso, a gennaio 2021, la Presidenza del Consiglio dei ministri impugnando la legge della Regione Calabria n. 24/2020, recante "Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private".
Requisiti, fabbisogno e mansioni sono di competenza statale
La Corte, sulla base della relazione descrittiva della proposta di legge della Regione, evidenza come questa si fondi "sulle due seguenti misure: l'obbligatorietà della presenza del farmacista abilitato in tutte le predette strutture in cui si utilizzano farmaci; la ridefinizione dei compiti di tale figura professionale". Il ricorso, pertanto, ribadisce la Corte, "investe proprio tali specifiche misure adottate dal legislatore regionale con le disposizioni impugnate". La Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate dal Cdm che in primo luogo ha segnalato che nell'articolo 1 in cui viene stabilita la presenza obbligatoria della figura professionale del farmacista, i requisiti che deve avere il farmacista ("titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale") e il fabbisogno ("un farmacista ogni sessanta posti letto, due o più farmacisti nelle strutture che hanno più di sessanta posti letto, un farmacista nelle strutture con ricezione inferiore") viola la norma costituzionale "in riferimento alla competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», in quanto l'obbligo di garantire la presenza del farmacista nelle strutture pubbliche (...) non assicura il rispetto della cornice economico-finanziaria programmata nel piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale, e si pone in contrasto con le disposizioni statali in materia di contenimento della spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale". Inoltre, quanto previsto sui requisiti professionali "introdurrebbe una deroga alla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (...) che prevede il possesso, invece, della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso". Infine, "nell'attribuire al farmacista l'esercizio di attività ulteriori, diverse e più ampie rispetto a quelle previste (..) si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la competenza in ordine ai principi fondamentali in materia di «professioni», nella fattispecie quella di farmacista, e con l'art. 3 Cost., in riferimento al principio di uguaglianza, poiché non garantisce l'uniformità delle regole fondamentali di diritto che disciplinano la professione del farmacista nel territorio nazionale".
Competenza Regioni sia collegata alla realtà del territorio
Secondo la Corte infine la Regione Calabria ha disciplinato aspetti non riconducibili alla propria competenza concorrente in materia: "tale competenza deve esercitarsi esclusivamente in riferimento ad aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, giacché la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario". Per quanto riguarda "le innovative attività contemplate dal legislatore regionale non integrano aspetti riconducibili a profili di competenza regionale e non costituiscono mere puntualizzazioni delle "mansioni" in cui si articolano le diverse attività del farmacista previste dal legislatore nazionale, in quanto configurano nuove e più ampie competenze di tale figura professionale che, oltretutto, interagiscono con quelle assegnate dall'ordinamento ad altre figure dell'area sanitaria".
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A cura di Redazione Farmacista33
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