Cannabidiolo (Cbd), nuovo decreto annulla status di stupefacente. Cosa cambia per le farmacie
Il Ministero ha sospeso il precedente Dm che inseriva il cannabidiolo (Cbd) estratto da Cannabis nella Tabella stupefacenti
Con un nuovo decreto pubblicato in Gazzetta il 29 ottobre, il Ministero ha sospeso il precedente Dm che inseriva il cannabidiolo (Cbd) estratto da Cannabis nella Tabella stupefacenti, pertanto per le farmacie decade l'obbligo di caricamento sul Registro Entrata-Uscita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Il testo del DM 28 ottobre 2020 recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis» è disponibile nel n. 270 ed è quindi, in vigore.
Decadono obblighi su Registro entrata-uscita di stupefacenti
Per quanto riguarda le farmacie che gestiscono le preparazioni magistrali, decade l'obbligo per il farmacista di riportare la vendita sul registro di entrata e uscita stupefacenti entro le 48 ore dalla dispensazione. La decisione è stata accolta "con soddisfazione" da Federcanapa, la Federazione di imprese e associazioni operanti nel mondo della cosiddetta canapa light. Il ministro Speranza, riporta una nota di Federcanapa "ha anche espresso l'intenzione di convocare un tavolo di lavoro per affrontare la materia «in maniera sistematica e complessiva». In particolare, invita l'Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio Superiore di Sanità a esprimersi, con una rivalutazione complessiva, sull'aggiornamento delle tabelle degli stupefacenti e valutare «se gli effetti della sostanza attiva cannabidiolo rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa»".
Altri provvedimenti su stupefacenti: stanozololo
Sempre in ambito di sostanze stupefacenti. Lo scorso 23 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il DM 13 ottobre 2020 che dispone il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche contenenti il principio attivo stanozololo. La misura è stata adottata, a tutela della salute pubblica, tenuto conto del parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta dell'8 settembre 2020, in merito all'opportunità di emettere un provvedimento di divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali a base di stanozololo.
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A cura di Redazione Farmacista33
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