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Farmacisti

18 Giugno 2020

Lavoro e previdenza, su farmacisti collaboratori pesano regole troppo strette e mercato penalizzante


Si riapre la discussione per la revisione delle regole relative al sistema previdenziale, Ministero del lavoro risponde a interrogazione parlamentare

Torna ad animare la categoria la discussione inerente alla revisione delle regole relative al sistema previdenziale. È di ieri la interrogazione dell'on. Chiara Gribaudo - in cui è stata posta la questione dell'obbligatorietà della contribuzione all'Enpaf per i farmacisti collaboratori, che versano già contributi all'Inps -, a cui ha risposto il sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza, promettendo attenzione sulla questione. Sul tappeto, ci sono i nodi più volte sollevati da parte delle rappresentanze dei non titolari, che riguardano, tra i vari aspetti, anche i periodi di disoccupazione o di sotto-inquadramento con contratti atipici. Ma a preoccupare sono «le nuove condizioni di mercato, che penalizzano, in modo particolare, i farmacisti dipendenti, spesso giovani».


Limiti di totalizzazione, cumulo e ricongiunzione dei periodi assicurativi per i dipendenti

Come avevamo anticipato, si è tenuta ieri in Commissione Lavoro della Camera la interrogazione presentata da Chiara Gribaudo (n. 5/03430) per richiamare l'attenzione del Governo «sul Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritti all'Enpaf», in cui sono state sottolineate anche le difficoltà dei collaboratori con «una paga base oraria lorda pari a poco più di 10 euro (10,40 euro), un contratto nazionale scaduto da gennaio 2013 e un mancato rinnovo che ha inciso fortemente sui redditi». A rispondere il sottosegretario Di Piazza, che ha osservato come «a decorrere dal 2004, non eÌ più prevista la restituzione dei contributi per coloro che non hanno maturato i requisiti vigenti presso l'Enpaf e, pertanto, tali somme restano acquisite alla gestione, senza la possibilità di essere utilizzate dagli interessati tramite gli istituti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione dei periodi assicurativi, in quanto coincidenti con quelli maturati presso l'Inps». Ma «le questioni relative all'obbligatorietà dei versamenti contributivi e alla impossibilitaÌ di cumulare o totalizzare la contribuzione versata dai farmacisti silenti implicano una revisione dell'attuale rapporto contributivo obbligatorio tra l'Ente e i propri iscritti che trae origine da una norma di rango primario (l'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233). Non posso che evidenziare che la risoluzione delle problematiche sollevate potrà essere affrontata eventualmente attraverso un intervento normativo». A ogni modo, «nelle more dello stesso, assicuro un'attenta vigilanza ministeriale a tutela di tutti gli iscritti alla categoria».


Penalizzati farmacisti collaboratori e giovani. Urgente intervento normativo

«Apprendo» è la conclusione di Gribaudo «che il Governo intende impegnarsi nella soluzione del problema segnalato. L'urgenza di un intervento normativo eÌ dimostrata dalla discrasia che si eÌ determinata tra la legislazione vigente, ormai risalente nel tempo, e le nuove condizioni di mercato, che penalizzano, in modo particolare, i farmacisti dipendenti, spesso giovani, costretti, oltre tutto, a una doppia contribuzione non giustificata, dal momento che i trattamenti pensionistici che saranno loro liquidati saranno al limite della sussistenza».


Enpaf: confronto con altre casse professionali è a favore dei farmacisti

I vincoli normativi erano stati ribaditi anche da parte di Enpaf che, in una nota di ieri, ha anche sottolineato il confronto rispetto ad altre casse professionali: «Si evidenzia che, per i veterinari, il contributo minimo dovuto alla Cassa per il 2019, anche in mancanza di reddito professionale, è pari a 2.938 euro, mentre per i medici, il contributo di quota A, aggiornato al 2019, è pari a:
• € 226.40 all'anno fino a 30 anni di età;
• € 439,46 all'anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni; • € 824,68 all'anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
• € 1.523,03 all'anno dal compimento dei 40 anni fino all'età del pensionamento di Quota A;
• € 824,68 all'anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta».

Per l'iscritto «per la prima volta all'Enpaf, invece, a partire dal 1° gennaio 2004 c'è la facoltà di versare un contributo di solidarietà pari all'1% del contributo previdenziale intero, nel caso di disoccupazione temporanea ed involontaria, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria. Si tratta, in concreto, di un obbligo di versamento ammontante, con riferimento all'anno 2019, alla cifra di € 86,00 comprensivo del contributo di assistenza e maternità. Tale misura appare idonea a garantire la rimozione di qualsivoglia presunta barriera all'iscrizione all'Ordine professionale e, al contempo, garantisce l'assolvimento dell'obbligo di iscrizione e contribuzione all'Enpaf con un onere minimo in capo all'iscritto». E in generale, per i farmacisti che hanno «altra forma di previdenza obbligatoria, è prevista una attenuazione della contribuzione (riduzione del 33,33%, 50%, 85%)». In ogni caso, tali riduzioni possono essere mantenute «anche in caso di temporanea e involontaria disoccupazione» per un massimo totale di 5 anni, aumentati a «7 nel triennio 2016/2018».

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, PREVIDENZA SOCIALE, ENPAF, FARMACISTI COLLABORATORI

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