Detergenti disinfettanti, chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su Iva agevolata
Sono assoggettate ad IVA ordinaria del 22%, le cessioni di gel e saponi "igienizzanti", ma non "disinfettanti", commercializzati come cosmetici, in quanto non addizionati con disinfettanti e, come tali, non autorizzati dal Ministero della Salute come "presidi medico chirurgici". L'Iva agevolata è prevista per la cessione di beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quindi non applicabile nei confronti dei saponi liquidi con sola finalità di cosmesi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta all'istanza d'interpello n. 370 del 17.9.2020, è intervenuta per chiarire uno dei dubbi legati all'applicazione dell'IVA sui beni "anti Covid-19" ed è quanto riporta una circolare della Fofi.
Il quadro normativo a cui si fa riferimento è l'art. 124 del Decreto Rilancio che ha introdotto una disciplina sull'IVA agevolata in relazione alla vendita di determinati beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19. "Le cessioni dei beni ivi indicati sono esenti da IVA se effettuate entro il 31 dicembre 2020, - ricorda l'Agenzia - mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, dette cessioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Tra i beni elencati all'articolo 124, comma 1, figurano i «detergenti disinfettanti mani»".
Sul tema c'è stato un ulteriore chiarimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, richiamato nella risposta, che ha indicato i codici TARIC dei beni agevolati e per i «detergenti disinfettanti mani» ha indicato i codici "ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, nonché ex 380894". Tali voci doganali, dice l'Agenzia delle Entrate, "ha una portata più ampia e pertanto occorre individuare all'interno della stessa, quali beni siano agevolabili ai sensi dell'articolo 124". Nel caso specifico, l'interpello era stato fatto da un'azienda che "afferma di produrre cosmetici, in particolare saponi liquidi cosmetici e gel cosmetici igienizzanti, e richiama il codice TARIC 3401 3000 che, a suo dire, viene abitualmente impiegato per individuare la categoria dei saponi liquidi". Ma il codice 3401 3000 in particolare, precisa l'Agenzia, identifica "Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone" e aggiunge: "Nessuna proprietà disinfettante è dunque ivi richiamata".
E conclude: "Pertanto, considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all'articolo 124, si ritiene che l'agevolazione in commento non trovi applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, quali quelli citati dall'Istante, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti".
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A cura di Redazione Farmacista33
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