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14 Aprile 2026

Abrogate Note 11 e 84: calcio folinato in fascia C, antivirali prescrivibili senza limitazioni

Con le determine pubblicate in Gazzetta ufficiale l’Aifa elimina le limitazioni prescrittive per gli antivirali aciclovir, famciclovir, valaciclovir e brivudina e riclassifica in fascia C i medicinali a base di calcio folinato, che non saranno più rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

di Redazione Farmacista33


Abrogate Note 11 e 84: calcio folinato in fascia C, antivirali prescrivibili senza limitazioni

L’Agenzia italiana del farmaco ha disposto l’abrogazione delle Note AIFA n. 11 e n. 84, eliminando le limitazioni prescrittive rispettivamente per i medicinali a base di calcio folinato (sale di calcio dell'acido folinico, noto anche come leucovorina), e per gli antivirali aciclovir, famciclovir, valaciclovir e brivudina. I provvedimenti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 1° aprile 2026, modificano il regime di rimborsabilità introducendo la riclassificazione in fascia C dei prodotti contenenti calcio folinato, quindi a carico del paziente, e la possibilità di prescrivere a carico del Servizio sanitario nazionale gli antivirali già in Nota 84 senza le limitazioni previste dalla precedente disciplina.

Nota 11, calcio folinato riclassificato in fascia C

La Nota 11, istituita nel 2004, riguardava i medicinali a base di calcio folinato e ne limitava l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale a una specifica indicazione clinica. Noto anche come acido folinico, si tratta di un metabolita attivo dell'acido folico utilizzato principalmente in oncologia e per contrastare tossicità farmacologiche. La determina ricorda, infatti, che la Nota prevedeva che “la prescrizione a carico del SSN è limitata al recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell’acido diidrofolico”. 
L’attuale abrogazione è motivata anche dall’evoluzione del mercato e dei consumi: secondo le analisi dell’Agenzia, “risulta un unico confezionamento in commercio, di cui non si registrano dati di consumo nel flusso Osmed negli ultimi tre anni, mentre tutte le altre specialità medicinali a base di calcio folinato sono classificate come SOP/OTC”.
Sulla base del parere della Commissione scientifica ed economica del farmaco e della successiva delibera del Consiglio di amministrazione, la determina stabilisce quindi non solo l’eliminazione della Nota, ma anche la riclassificazione dei medicinali interessati: “I medicinali a base di calcio folinato, di cui alla suddetta nota, sono classificati in fascia C”. Viene, quindi, meno il regime di rimborsabilità previsto in precedenza e i prodotti ancora disponibili sul mercato restano soggetti a prescrizione medica, ma non più a carico del Servizio sanitario nazionale.

Nota 84, antivirali rimborsabili senza limitazioni

La Nota 84, istituita con lo stesso provvedimento della Nota 11 nel 2004, disponeva la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci antivirali a base di aciclovir, famciclovir, valaciclovir e brivudina, usati per trattare infezioni da virus erpetici, soprattutto herpes simplex (HSV) e varicella-zoster (VZV), in pazienti immunocompetenti o compromessi, definendo le condizioni e le limitazioni di utilizzo in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 

Aifa ne ha disposto l’abrogazione al termine di un percorso istruttorio che ha coinvolto la Commissione scientifica ed economica del farmaco, la quale ha stabilito l’abrogazione “previa revisione delle eventuali differenze di prezzo tra i principi attivi coinvolti” e ha successivamente confermato la misura anche per allineare i prezzi di rimborso dei farmaci con costo più elevato a quello dell’aciclovir. 
La determina chiarisce che, con l’eliminazione della Nota, i medicinali già in classe A “sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale senza le limitazioni previste dalla Nota”.
Viene inoltre previsto un sistema di monitoraggio della spesa: l’Agenzia precisa, infatti, che “provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi a dodici mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento” e che, in caso di incremento superiore al trend registrato, “avvierà d’ufficio il procedimento di rinegoziazione per quei medicinali che hanno contribuito all’incremento della spesa”. Viene quindi meno il vincolo prescrittivo precedentemente previsto, mentre resta in capo a Regioni e aziende sanitarie la verifica dell’appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale.

Fonte:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/04/11/26A01765/SG

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/04/11/26A01766/SG

photo credits: freepik

TAG: NOTE, RIMBORSABILITà FARMACI, AIFA

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