Farmaci veterinari e prescrizione in deroga, Fnovi: decreto non fa chiarezza. A rischio tracciabilità antibiotici
Per i veterinari il decreto ministeriale che disciplina l'uso in deroga dei medicinali per uso umano per gli animali non da reddito non fa chiarezza
Per i veterinari il decreto ministeriale che disciplina l'uso in deroga dei medicinali per uso umano per animali non da reddito non fa chiarezza e non definisce i casi in cui il veterinario può procedere alla prescrizione del medicinale a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento. A muovere la critica sul dispositivo di legge del 14 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.120 del 21-05-2021 è la Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani.
Fnovi: la responsabilità ricade sul medico veterinario
In una disamina della norma, diffusa con una nota stampa, la Fnovi, "consapevole dell'elevato costo dei farmaci ad uso veterinario, soprattutto per le terapie long life" segnala "le criticità e inesattezze che si rinvengono nel testo del Decreto Ministeriale". In primo luogo, afferma che diversamente da quanto indicato in premessa del DM la Fnovi "non è stata sentita" e che dopo aver preso visione di una bozza del DM, "ha chiesto un confronto tecnico urgente con il Ministero che non si è realizzato". Per la Federazione, "il Decreto non fa chiarezza" e non "definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione" come previsto dalla Legge di bilancio 2021 che ha dato origine al decreto. Altra criticità, "la responsabilità ricade sul medico veterinario. Nel testo non si fa alcuna menzione delle sanzioni previste del D.Lgs 193/2006 in merito al mancato rispetto dell'obbligo di prescrizione di farmaci ad uso veterinario".
Allegato A: casistiche non di particolare utilità
L'Allegato A del decreto dedicato ai casi in cui il Medico Veterinario può prescrivere un farmaco ad uso umano, non ci sono "profili di particolare utilità". Inoltre, precisa la Fnovi, "al punto 1 è riportata la seguente affermazione "Nel caso in cui l'uso del medicinale veterinario comporta rischi o controindicazioni, per quel singolo caso clinico, a causa delle particolari condizioni di salute dell'animale ovvero della sensibilità nota ad un particolare principio attivo". A tal riguardo, se il principio attivo del farmaco umano e veterinario è lo stesso, non si comprende come possano esservi rischi diversi per i pazienti". Segnala poi una contraddizione al punto 6 tra la prima e la seconda parte
Antibiotico-resistenza: tracciabilità antibiotici a rischio
La Fnovi richiama l'attenzione sul tema della lotta all'antimicrobico resistenza sostenendo che "la prescrizione di farmaci ad uso umano inficerà di fatto la tracciabilità degli antibiotici - una delle finalità della Ricetta Elettronica Veterinaria - dal momento che per il farmaco ad uso umano non sono previste le medesime procedure di gestione". Il Decreto, conclude Fnovi, sarebbe potuto essere un'occasione per facilitare "l'esercizio della professione e tutelare i pazienti animali, introducendo un concetto etico innovativo come il costo del medicinale e quindi una maggiore possibilità di cura degli animali da compagnia delle fasce di popolazione meno abbienti" mentre, invece, "la strada erroneamente intrapresa vede quale unico responsabile il Medico Veterinario chiamato a farsi carico dei rischi e gli oneri derivanti da un testo confuso, e in evidente contrasto con le direttive europee, anche in vista del Nuovo Regolamento Europeo sul farmaco veterinario che entrerà in vigore il prossimo 28 gennaio 2022".
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A cura di Redazione Farmacista33
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