Fisco e Tributi
30 Giugno 2026Il nuovo biennio introduce alcune novità per rendere il concordato preventivo più conveniente: tetto agli aumenti del reddito proposto, nuove deduzioni per gli investimenti e conferma dei benefici fiscali. Ecco cosa cambia e quali aspetti valutare prima di aderire.

Il concordato preventivo biennale entra nella fase operativa per il biennio 2026-2027 con alcune modifiche pensate per renderlo più attrattivo dopo il limitato ricorso registrato nelle prime applicazioni. Per le farmacie resta la possibilità di concordare preventivamente il reddito imponibile con l'Agenzia delle Entrate, beneficiando di maggiore certezza fiscale e di una riduzione del rischio di accertamenti. Tra le novità introdotte dal decreto fiscale 38/2026 spiccano il limite agli aumenti del reddito proposto e nuove agevolazioni per chi effettua investimenti. A fare il punto sulle modifiche è Stefano De Carli e Vanessa Maggiore commercialisti dello Studio Luce di Modena, in un approfondimento in uscita su Punto Effe n 7/26 .
Dopo l'avvio sperimentale, il concordato preventivo biennale entra a regime. Le farmacie soggette agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) possono aderire per il biennio 2026-2027 entro il 31 ottobre 2026. Sono esclusi coloro che hanno già aderito al concordato per il biennio 2025-2026, mentre possono presentare una nuova adesione i contribuenti che avevano sottoscritto il concordato riferito agli anni 2024-2025.
Il meccanismo rimane sostanzialmente invariato: il contribuente concorda preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito imponibile dei due anni successivi, ottenendo in cambio maggiore certezza fiscale e una significativa riduzione del rischio di accertamenti.
La novità del nuovo biennio riguarda però soprattutto il modo in cui viene formulata la proposta di reddito, con correttivi introdotti per renderla più sostenibile e incentivare un maggior ricorso allo strumento.
La modifica più rilevante riguarda il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate. L'obiettivo dichiarato è evitare incrementi eccessivamente elevati rispetto ai redditi dichiarati, una delle criticità emerse nella prima applicazione del concordato.
Come ricordano i commercialisti, il meccanismo dello "sconto" sul primo anno era già previsto, ma continua a rappresentare un elemento importante della proposta.
"L'articolo 7 del decreto concede uno sconto al fine di rendere più appetibile la proposta, limitata al primo anno di adesione (2026) quando i valori attesi siano superiori a quelli dichiarati per il 2025 (il che accade praticamente sempre). La norma stabilisce infatti che, al fine di garantire un raggiungimento graduale del livello di piena affidabilità al termine del biennio, la proposta per il primo anno viene ridotta”.
Gli esperti spiegano che si tiene conto del reddito dichiarato nel 2025, che viene incrementato unicamente nella misura del 50% del maggiore reddito individuato dalla metodologia del motore di calcolo.
E chiariscono con un esempio che può essere d'aiuto: “Si consideri un reddito dichiarato per il 2025, normalizzato con le variabili non concordabili, pari a 100.000 euro. Il software ministeriale stabilisce che, per ottenere l'affidabilità fiscale di grado 10 nel 2026, il reddito atteso debba essere pari a 130.000 euro, salendo poi a 140.000 euro per il 2027. Per l'anno 2026 si registra una differenza di 30.000 euro tra il reddito atteso e il reddito storico normalizzato. Il beneficio della graduazione dimezza questa differenza portando ad una effettiva proposta pari a 115.000 euro per l'annualità 2026. La proposta 2027, invece, resterà ferma a 140.000 euro, posto che lo 'sconto' viene concesso solo per la prima annualità”.
Ma c’è un’altra novità per il biennio 2026-2027: con la conversione del decreto-legge fiscale n. 38/2026 è stato introdotto un limite massimo all'aumento del reddito proposto rispetto a quello dichiarato nell'anno precedente.
"Ma mentre lo 'sconto' era già in vigore per le annualità passate, la novità per la prossima proposta biennale è che, a seguito dell'approvazione della legge di conversione del decreto-legge fiscale n. 38/2026, viene previsto un calmiere al rialzo per l'incremento della proposta di reddito rispetto al reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente il biennio concordatario” spiegano Del Carli e Maggiore.
In concreto, la proposta non potrà superare il 10% per chi ha un punteggio Isa pari a 10, il 15% per chi ha un Isa tra 9 e 10, il 25% per chi ha un Isa tra 8 e 9, il 30% per i punteggi compresi tra 6 e 8 e il 35% per quelli inferiori.
Le novità riguardano anche le farmacie che hanno in programma investimenti.
"La proposta potrà comunque beneficiare, a partire da quest'anno, della novità introdotta anch'essa dal decreto 38/2026 che permette di porre in diminuzione del reddito proposto la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing legati agli investimenti incentivati con l'iperammortamento, diminuzione che si aggiunge alla maxi-deduzione per le assunzioni già prevista per il biennio precedente. Si tratta di una possibilità di notevole rilievo soprattutto per quelle farmacie che hanno in programma investimenti consistenti quali il magazzino automatizzato."
Per le farmacie che stanno pianificando investimenti strutturali, quindi, il nuovo concordato potrebbe risultare più favorevole rispetto alle precedenti edizioni.
Per chi aderisce, ricordano i commercialisti, il principale beneficio resta la possibilità di pianificare con maggiore certezza il carico fiscale del biennio. Il reddito concordato costituisce infatti la base imponibile di riferimento e il contribuente beneficia di una riduzione dell'esposizione agli accertamenti fiscali.
Il concordato può inoltre risultare conveniente quando il reddito effettivamente prodotto supera quello concordato, consentendo un risparmio fiscale grazie al particolare regime previsto dalla normativa e all'applicazione dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito.
L'adesione, tuttavia, non è sempre la scelta più vantaggiosa. Una volta sottoscritto il concordato, infatti, il contribuente è sostanzialmente vincolato al reddito pattuito e le possibilità di uscirne anticipatamente sono limitate ai casi eccezionali previsti dalla normativa.
Per questo De Carli invita a una valutazione particolarmente prudente:
"Si tratta quindi di una decisione non facile da assumere dato che, a fronte di un notevole vantaggio in termini di sicurezza (il biennio diventa di fatto 'blindato' da accertamenti) e di risparmio di imposte qualora la proposta concordataria fosse inferiore al reddito effettivo, nel caso contrario si rischia di pagare imposte su un reddito non maturato, seppure con aliquote agevolate. Le variabili da considerare per una valutazione ponderata sono infatti numerose; andranno considerati il livello di affidabilità Isa, gli investimenti programmati, eventuali agevolazioni fiscali utilizzabili, ma soprattutto la sostenibilità del reddito concordato nel biennio in funzione dell'andamento economico previsto della propria farmacia. Lo spostamento di studi medici, modifiche alla viabilità, la crisi commerciale dell'area in cui è ubicata la farmacia, il costo del personale, l'aumento della concorrenza, lo spopolamento dei centri urbani e il recente fenomeno delle vendite di farmaci ad alto costo ma con marginalità molto ridotta sono i principali fattori che hanno limitato la convenienza, o reso antieconomica l'opzione da parte delle poche farmacie che hanno aderito per i bienni passati e che devono indurre il farmacista ad una estrema prudenza nella propria scelta."
Per questo motivo, prima della scadenza del 31 ottobre 2026, la scelta dovrebbe essere preceduta da una simulazione con il proprio consulente fiscale, valutando non solo il reddito atteso ma anche l'evoluzione economica della farmacia e gli investimenti programmati per il biennio.
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