Login con

Agenzia delle entrate

07 Maggio 2024

Iva agevolata 10%, Agenzia Entrate: su integratori alimentari non si applica in via generalizzata

L’Agenzia delle Entrate ha espresso in una consulenza giuridica (n. 2 del 3 maggio) il suo parere sull’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, pari al 10%: è necessario un preventivo interpello delle Dogane

di Simona Zazzetta


Iva agevolata 10%, Agenzia Entrate: su integratori alimentari non si applica in via generalizzata

L’aliquota Iva ridotta pari al 10% non si può applicare alle vendite di integratori alimentari in modo generalizzato in quanto potrebbe accadere che gli integratori, pur in possesso di tutti i requisiti necessari non siano classificati dall’Agenzia delle dogane, nella voce doganale 2106 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) quindi per beneficiare dell’Iva al 10% è necessario un preventivo interpello delle Dogane. È la posizione dell’Agenzia delle Entrate (AgE) espressa in una consulenza giuridica (n. 2 del 3 maggio) resa su richiesta di un’associazione di categoria e riportata nel dettaglio dalla rivista dell’AgE, Fisco Oggi. 

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Nella consulenza l’Age chiarisce che la commercializzazione di integratori alimentari di cui al D. Lgs. n. 169/2004, non beneficia, “in via generalizzata” dell’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 80) della Tabella A, parte III allegata al Dpr n. 633/72, norma che include tra i beni soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10%, le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi, a eccezione degli integratori alimentari di cui al D. Lgs. n. 169/2004, in quanto preparazioni classificabili alla voce doganale 21.06 della Nomenclatura combinata.

L’associazione, nell’istanza di consulenza, ha richiamato la Direttiva Europea 2002/46/CE del 10 Giugno 2002, all'articolo 2, lettera a), che definisce gli integratori alimentari “prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari”. Inoltre, ha fatto presente che “ai fini dell’immissione in commercio, gli integratori seguono un preciso iter presso il ministero della Salute il quale, a seguito dell’esito favorevole della procedura, li include in un apposito registro”. E pertanto ritiene che “tali prodotti, alla luce della normativa comunitaria e interna che ne disciplina la natura e la vendita, possano essere sottoposti all’aliquota Iva del 10 per cento senza aver bisogno di essere analizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

Per quanto riguarda l’Iva, l’associazione ha ricordato la Direttiva 2006/112 CE, art. 98: “Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III”, da cui discende che poiché “i prodotti alimentari e gli integratori alimentari sono ricompresi nella stessa voce dell'Allegato III della Direttiva Iva, i prodotti in esame possano beneficiare dell’aliquota Iva agevolata senza necessità di un preventivo interpello doganale”.

Nella consulenza, l’Agenzia ricorda che a seguito ad alcune modifiche, nello specifico all’Articolo 4-ter del Dl n. 145/2023, al numero 80) della tabella A, parte III decreto Iva, “gli integratori sotto forma di sciroppi sono ora assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento, mentre il previgente numero 80) della Tabella A, parte III, li escludeva espressamente dalla misura agevolativa”. Tale modifica, tuttavia, riconosce l’aliquota Iva ridotta ai soli integratori “di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.

Quanto richiesto dall’associazione, secondo l’Agenzia “non può essere accolta in quanto potrebbe accadere che gli integratori, pur in possesso di tutti i requisiti necessari (Dlgs n. 169/2004), non siano classificati dall’ Adm, nella voce doganale 2106. È il caso, ricorda l’Agenzia, di alcuni ''prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande'', classificati tra le bevande del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal citato numero 80) della Tabella del decreto Iva”.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6101216/Risposta+n.+2_2024.pdf/dab1c731-0071-cab0-4eb9-2a326bf33f59
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/integratori-alimentari-iva-al-10-serve-classificazione-delle 

TAG: AGENZIA DELLE ENTRATE, INTEGRATORI ALIMENTARI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM), IVA

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

29/01/2025

Prorogata un’importante misura di agevolazione fiscale: la maxi-deduzione sul costo del personale per i datori di lavoro che incrementano l’occupazione a tempo indeterminato. L'Agenzia delle...

A cura di Redazione Farmacista33

25/01/2025

Con la legge di Bilancio sono state confermate alcune opzioni e introdotte novità in materia previdenziale. Le principali misure riguardano “Opzione Donna”, “Quota 103” e l’APE Sociale, e...

A cura di Redazione Farmacista33

12/12/2024

Lo scorso 3 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto legislativo IRPEF-IRES che introduce alcune novità sul fronte fiscale sul reddito del lavoro autonomo. Ne sono...

02/12/2024

Un recente chiarimento di Federfarma ha fatto luce sugli obblighi contributivi dei farmacisti che lavorano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). La precisazione...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Il rilancio della linea Prurito

Il rilancio della linea Prurito

A cura di Dermovitamina

Sempre più spesso negli ultimi anni arrivano dal territorio segnali di difficoltà nel reperire farmacisti. L’Ordine di Sassari segnala un aumento degli iscritti alla facoltà di farmacia, ma le...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2025 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)

Top