Fisco e Tributi
21 Aprile 2026La legge di conversione del decreto Pnrr n. 19/2026 pubblicata in Gazzetta ufficiale è in vigore dal 21 aprile: l’articolo 8 elimina l’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee dei pagamenti elettronici. Ecco le novità

Non sarà più obbligatorio conservare le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati con Pos: la semplificazione è ora definitiva con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto Pnrr n. 19/2026. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 ed è entrato in vigore il 21 aprile.
La novità è contenuta nell’articolo 8 del decreto convertito in legge, che introduce una semplificazione rilevante per imprese e professionisti, comprese le farmacie. Dopo la fiducia incassata alla Camera il 9 aprile e l’ok definitivo del Senato il 15 aprile, la misura diventa quindi operativa e modifica in modo concreto la gestione documentale dei pagamenti elettronici.
Il comma 1 dell’articolo 8 stabilisce che non sarà più necessario conservare lo scontrino di ricevuta rilasciato dal terminale Pos dopo un pagamento con carta di credito, di debito o prepagata. La prova dell’avvenuta operazione potrà essere fornita attraverso la documentazione bancaria, anche in formato digitale.
Le nuove ricevute valide ai fini fiscali diventano quindi le comunicazioni e i documenti elaborati da banche e intermediari finanziari, compresi gli estratti conto scaricabili tramite home banking o applicazioni digitali. Si tratta di documenti diversi dalle fatture o dagli scontrini fiscali, che continuano a essere disciplinati dalle regole ordinarie e mantengono la loro funzione fiscale. Dal punto di vista giuridico e fiscale, viene riconosciuto pieno valore probatorio alle comunicazioni bancarie trasmesse ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario, equiparandole alle ricevute Pos.
La semplificazione riguarda in particolare l’obbligo di conservazione, che fino ad oggi prevedeva un periodo minimo di 10 anni per le ricevute Pos, con impatti organizzativi e amministrativi significativi per le attività economiche.
La sostituzione della ricevuta cartacea con la documentazione bancaria non è automatica in ogni caso, ma è subordinata al rispetto di condizioni precise. L’estratto conto, infatti, deve consentire l’identificazione analitica di ciascuna operazione e contenere i dati essenziali della transazione. In caso contrario, resta l’obbligo di conservare le ricevute cartacee rilasciate dal terminale Pos. Gli istituti bancari dovranno quindi adeguare i propri documenti qualora non siano già conformi ai requisiti richiesti dalla norma.
Come ha commentato a Farmacista33 Nicola Mercorella, commercialista dello Studio Luce, quando il provvedimento era ancora in fase di decreto (approvato il 29 gennaio dal Consiglio dei ministri), “con il Decreto Pnrr, si è ufficialmente cancellato l’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee dei pagamenti elettronici. La prova delle operazioni – chiarisce - può essere sostituita dalla documentazione, anche digitale, fornita da banche e intermediari finanziari, a condizione che contenga i dati relativi a ogni singola operazione e sia conservata in modo da poter essere esibita in caso di controllo”.
Per le farmacie, la novità si traduce soprattutto in una semplificazione gestionale. Come osservato da Mercorella, “per i farmacisti questo significa evitare di conservare le ricevute Pos con riduzione dei relativi costi amministrativi e gestionali, per esempio recupero spazi dei locali in cui venivano conservati tali documenti e rischio di loro deterioramento”.
Durante l’esame parlamentare, alla Camera era stato presentato anche un emendamento che mirava a rendere lo scontrino digitale la modalità ordinaria, con stampa cartacea solo su richiesta del cliente, modificando l’articolo 84 del Testo unico Iva. La proposta, tuttavia, non è stata approvata e la disciplina resta quindi limitata alla semplificazione della conservazione delle ricevute Pos.
Fonte:
ph.cr. freepik
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