Fisco e Tributi
11 Ottobre 2024Recentemente Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello ribadendo i criteri di classificazione degli integratori alimentari ai fini dell’applicazione dell’Iva ridotta. Dagli esperti un chiarimento sull'aliquota iva applicabile agli sciroppi e alle pastiglie per la gola
Se per gli sciroppi “l’aliquota Iva applicabile è del 10% o del 22%, a seconda del verificarsi di alcune condizioni”, diverso è il trattamento per le pastiglie per la gola. A tornare sulla questione è un articolo di Sedivanews, che riprende la Risposta all’Interpello n. 175/2024 dell’Agenzia delle Entrate del 21 agosto 2024, con la quale sono stati ribaditi i criteri di classificazione degli integratori alimentari ai fini dell’applicazione dell’Iva ridotta.
L’istanza era stata presentata da una azienda al fine di conoscere l'aliquota IVA applicabile a un elenco di prodotti che intendeva commercializzare, tra cui sciroppi e pastiglie per la gola. Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricapitolato il quadro giuridico di riferimento. In generale, ricorda l’Agenzia, “possono fruire dell'aliquota Iva del 10% i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. Possono, poi, “fruire dell'aliquota ridotta i prodotti che pur classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici, sempre che gli stessi siano classificati nella voce 3004”.
Per quanto riguarda gli sciroppi, si legge nella Sedivanews, “l’aliquota IVA applicabile è del 10% o del 22%, a seconda del verificarsi di alcune condizioni”. Da parte dell’Agenzia delle Entrate, nello specifico, è stato “confermato che – con riguardo a una serie di prodotti/articoli qualificati come dispositivi medici – l’applicazione della corretta aliquota iva dipende dall’accertamento tecnico a opera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che esamina la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti. Gli sciroppi” sono riconducibili “a prodotti/articoli compresi alla voce 2106.90 - “Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” - della TARIC (Tariffa integrata comunitaria) che, in linea generale, godrebbero in sede di commercializzazione dell’aliquota iva agevolata del 10%, ma che però – nella legge Iva, Tab. A, parte III – vengono esplicitamente esclusi proprio dal novero dei prodotti/articoli che possono beneficiare di tale aliquota. Ne deriva quindi che gli sciroppi sono in principio assoggettati all’aliquota Iva ordinaria del 22%, fatto salvo soltanto il caso che si tratti di sciroppi classificabili come integratori, perché è solo in questa specifica evenienza che diventa ad essi applicabile l’aliquota del 10%. E d’altronde la voce n. 80 della citata Parte III della Tabella A della legge Iva, elencando puntualmente i beni e servizi che godono dell’aliquota agevolata del 10% e riferendosi alle “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, esclude espressamente proprio gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari”.
Diverso è il caso delle pastiglie per la gola: “classificate e ricomprese nella voce 1704.90.55 - “Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse” - della TARIC”, sono “riconducibili alla voce n. 62 tra i prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune”. Alla luce di queste premesse, commenta la Sediva, “la conclusione che se ne può trarre, sia pure con qualche perplessità, è proprio tale diversità di trattamento iva per le pastiglie della gola – cui si applica per l’appunto l’aliquota iva del 10% – rispetto a quanto previsto per gli sciroppi, che, fermo quanto già osservato per gli integratori alimentari, sembrerebbero invece non beneficiarne”.
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