farmacisti
02 Dicembre 2024Un recente chiarimento di Federfarma ha fatto luce sugli obblighi contributivi dei farmacisti che lavorano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). La precisazione risponde alle segnalazioni giunte all’associazione e si fonda su un’interpretazione normativa chiara e definitiva
I farmacisti in regime di partita Iva con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) non devono iscriversi né versare contributi alla gestione separata Inps, poiché l'attività di farmacista è subordinata all'iscrizione all'Albo professionale, e devono contribuire esclusivamente all'Enpaf in misura intera. Lo ha recentemente chiarito una nota di Federfarma in risposta a segnalazioni giunte all’associazione
La nota chiarisce che i farmacisti che esercitano la loro professione tramite contratto di co.co.co. sono tenuti esclusivamente alla contribuzione integrale presso l'Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti). Questo chiarimento deriva dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 12 dell'art. 18 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011. Secondo questa normativa, i professionisti il cui esercizio è vincolato all'iscrizione ad albi professionali, come i farmacisti, non sono obbligati a iscriversi alla Gestione separata Inps né a versare i relativi contributi previdenziali.
Ciò significa che i farmacisti titolari di co.co.co. non devono effettuare doppie contribuzioni. L’unico obbligo rimane quello di versare il contributo previdenziale completo all’ENPAF, l’ente preposto alla previdenza dei farmacisti iscritti agli Albi provinciali.
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