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Fisco e Tributi

03 Marzo 2026

Fisco light in busta paga: novità 2026 su aumenti contrattuali e maggiorazioni per turni

L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità applicative delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2026 su incrementi retributivi e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni dei dipendenti del settore privato

di Redazione Farmacista33


Fisco light in busta paga: novità 2026 su aumenti contrattuali e maggiorazioni per turni

Nel 2026 il fisco sarà più leggero sulle buste paga dei dipendenti del settore privato, con un’aliquota agevolata sugli aumenti contrattuali e sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e su turni. A chiarire il perimetro applicativo delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026 è l’Agenzia delle entrate, che parla di “fisco light” confermando l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi e l’aliquota del 15% sulle maggiorazioni e indennità legate ai turni e al lavoro svolto in orario notturno o nei giorni festivi. 

Tassazione light sugli incrementi retributivi 

A parlare di fisco leggero è l’Agenzia stessa che ha firmato una circolare pubblicata il 24 febbraio in cui chiarisce che sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato si applica un’imposta sostitutiva del 5% alle somme corrisposte nel 2026 per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026, per i dipendenti con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33mila euro.
La circolare ricorda infatti che “gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati […] a un’imposta sostitutiva […] pari al 5 per cento”.

La misura ((Art. 1, comma 7) riconosce dunque un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. L’Agenzia precisa che l’imposta riguarda “gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026” e che, qualora l’erogazione sia iniziata negli anni precedenti in base alle previsioni contrattuali, rientrano nel beneficio anche le quote di incremento pagate nel corso del 2026.

Quanto al perimetro applicativo, la circolare chiarisce che “l’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi […] che confluiscono nella retribuzione diretta”, vale a dire dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima ove prevista, ed è estesa agli istituti indiretti interessati dagli stessi aumenti, come le assenze per malattia, congedo parentale o infortunio, “per la sola parte integrata dal datore di lavoro”. 
Restano invece esclusi scatti di anzianità, somme una tantum, trattamento di fine rapporto e compensi per prestazioni aggiuntive, come il lavoro straordinario, nonché le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo che rientrano nella distinta misura al 15%.

Tassazione agevolata su notturni, festivi e turni 

La seconda misura (Art. 1 comma 10 e 11) su cui l’Agenzia fornisce chiarimenti è la tassazione delle maggiorazioni e delle indennità sui turni di lavoro. Per il solo periodo d’imposta 2026, chiarisce la circolare, sono “assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento” le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per prestazioni svolte nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e per le indennità inerenti al lavoro a turni.

L’agevolazione si applica, per il 2026, ai lavoratori del settore privato che nel 2025 abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, “entro il limite annuo di 1.500 euro” e riguarda esclusivamente gli importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria, purché previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Restano infatti esclusi, come precisa la circolare, “le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali”, nonché le voci della retribuzione riconosciute dal datore di lavoro in caso di assenza, nonché il trattamento di fine rapporto e “le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno”, nonché i compensi che “sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria”.

L’imposta sostitutiva è applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, ferma restando la possibilità per il lavoratore di rinunciare per iscritto al regime agevolato e optare per la tassazione ordinaria.

Come usufruire delle agevolazioni  

Come chiarisce l’Agenzia, “le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta”, che deve provvedere al versamento utilizzando gli appositi codici tributo che sono stati istituiti appositamente a fine gennaio.
L’agevolazione opera automaticamente per i lavoratori in possesso dei requisiti, ma “è in ogni caso aperta la possibilità per il lavoratore di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta”. Nel caso in cui, invece, il dipendente sia privo di sostituto d’imposta, “potrà beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026”.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Codici tributo F24 per imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi

Codici tributo F24 per imposta sostitutiva su notturni, festivi e turni

 

TAG: FISCO, DETRAZIONI FISCALI, STIPENDIO DEI DIPENDENTI, SALARI E INDENNITà ACCESSORIE, TURNO NOTTURNO

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