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Fisco e Tributi

19 Marzo 2026

Scontrini, stop a conservazione cartacea per i Pos, verso digitale “di default” anche per il fiscale. Cosa cambia per le farmacie

Con il Decreto PNRR (Dl 19/2026) decade l’obbligo di conservare le ricevute Pos cartacee, sostituite da documentazione bancaria. Si punta a estendere la dematerializzazione allo scontrino fiscale, con emissione digitale di default

di Simona Zazzetta


Scontrini, stop a conservazione cartacea per i Pos, verso digitale “di default” anche per il fiscale. Cosa cambia per le farmacie

La dematerializzazione degli scontrini entra nella fase operativa e apre a un possibile cambio strutturale nella gestione dei corrispettivi. Con il D.L. 19/2026 (Decreto PNRR) è già venuto meno l’obbligo di conservare le ricevute cartacee dei Pos, mentre un ulteriore intervento normativo, atteso dal 2027, potrebbe rendere digitale anche lo scontrino fiscale, prevedendo la stampa solo su richiesta del cliente. Un’evoluzione che segna il progressivo superamento della carta e ridefinisce gli adempimenti documentali anche per le farmacie. 

Ricevute Pos, stop alla conservazione cartacea

A chiarire la portata della misura è Nicola Mercorella, commercialista dello Studio Luce: “Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026 del D.L. 19/2026 cosiddetto Decreto Pnrr, si è ufficialmente cancellato l’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee dei pagamenti elettronici, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1. La prova delle operazioni – chiarisce - può essere sostituita dalla documentazione, anche digitale, fornita da banche e intermediari finanziari, a condizione che contenga i dati relativi a ogni singola operazione e sia conservata in modo da poter essere esibita in caso di controllo”.  

Ciò comporta che la sostituzione è possibile solo se la documentazione bancaria consente l’identificazione analitica di ciascuna operazione. In altri termini, l’estratto conto – sintetico, cartaceo o digitale – è idoneo a sostituire le ricevute Pos solo se garantisce il dettaglio delle singole transazioni; diversamente, resta invariato l’obbligo di conservare gli scontrini cartacei.

Per i farmacisti, osserva il commercialista, “questo significa evitare di conservare le ricevute Pos con riduzione dei relativi costi amministrativi e gestionali (ad esempio recupero spazi dei locali in cui venivano conservati tali documenti e rischio di loro deterioramento”.

Scontrino fiscale, verso il digitale ordinario

Il D.L. Pnrr è attualmente in fase di conversione, con termine previsto entro il 20 aprile, e nel corso dell’iter è stato depositato un emendamento che punta ad accelerare il passaggio al digitale dell’intero flusso dei corrispettivi: il processo di dematerializzazione si dovrebbe estendere anche allo scontrino fiscale a partire dal 2027, ma resta ancora in fase di definizione normativa.

L’emendamento propone la dematerializzazione totale degli scontrini, intervenendo sulle regole di trasmissione dei corrispettivi e le disposizioni contenute all’articolo 84, comma 1 del Testo Unico IVA (decreto legislativo n. 10/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027, e prevedendo che lo scontrino venga rilasciato in modalità digitale come via ordinaria.

L’orientamento, spiega Mercorella, punta a “prevedere come regola la dematerializzazione degli scontrini di default con la stampa del cartaceo solo su richiesta esplicita del cliente. Si ipotizza che la ricezione possa avvenire tramite invio QR code, e-mail o integrazione con AppIO, ma ancora non è definita la modalità. L’emendamento dovrà essere comunque votato in Commissione ed entrare nel testo di Legge in Conversione che dovrà concludere il suo iter”.

TAG: SCONTRINI, BANCOMAT, FARMACIE

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