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Farmacisti

10 Febbraio 2021

Ricetta bianca dem. Ecco le nuove indicazioni operative dal Ministero per i farmacisti


Sta proseguendo il lavoro sulla ricetta elettronica per i medicinali non a carico del Ssn per arrivare alle indicazioni operative e all'attuazione

Sta proseguendo il lavoro attorno alla ricetta elettronica per i medicinali non a carico del Ssn per arrivare alla declinazione operativa e all'attuazione, anche se i tempi non saranno brevi. Dal Ministero della Salute, intanto, arrivano nuovi chiarimenti relativi alla gestione in farmacia, in particolare in riferimento stupefacenti e galenica. Restano sul tappeto ancora alcune questioni aperte da chiarire.

Fase attuativa: tempi e prossimi step

Come si ricorderà, la ricetta elettronica per i medicinali non a carico del Ssn è contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n. 11 del 15 gennaio 2021), che è entrato in vigore il 30 gennaio e che di fatto ha posto le basi dell'impianto normativo e per la definizione del flusso. La fase attuativa, da quanto sembra emergere, non sarà breve, ma, in ogni caso, come già era stato anticipato, almeno per il momento, non ci sarà una obbligatorietà per i medici, ma la ricetta elettronica andrà ad affiancare quella cartacea. Sogei, a ogni modo, è al lavoro sulle specifiche tecniche, che dovranno essere condivise, e insieme alla Ragioneria dello Stato sta continuando gli incontri con le rappresentanze delle categorie coinvolte, dai farmacisti ai medici, ma anche le Regioni. Sarà in ogni caso necessaria una fase di attuazione sul territorio anche per verificare la risposta di Sistemi di accoglienza, centrale e regionali, e dei gestionali.

Nuovi chiarimenti dal Ministero: dagli stupefacenti alla galenica

Intanto dal Ministero della Salute, secondo quanto fa sapere Fofi in una circolare di ieri, sono arrivati ulteriori chiarimenti in merito alla gestione in farmacia. In particolare, un primo punto riguarda il fatto che l'applicazione delle previsioni valgono anche per i "medicinali industriali stupefacenti che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile Rnr - Tabella dei medicinali inclusi nella sezione B, nella sezione C (per esempio Fenobarbital) e nella sezione D (per esempio Delorazepam iniettabile)", così come per quelli "con ricetta ripetibile Rr (medicinali inclusi nella sezione E della Tabella dei medicinali, come per esempio Lorazepam orale), inclusi i medicinali industriali impiegati nella terapia del dolore e prescrivibili con ricetta del Ssn, che possono essere prescritti con Rnr (per esempio Fentanil Citrato)". Va ricordato, aggiunge Fofi, che i "medicinali per la terapia del dolore, già inclusi nella sezione A, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quelle parenterali, sono transitati nella sezione D".

Gestione delle ricette ripetibili, stupefacenti e preparazioni galeniche

Restano invece esclusi dalla ricetta dematerializzata bianca i "medicinali inclusi nella sezione A della Tabella dei medicinali, senza indicazioni nella terapia del dolore (es. Nandrolone Decanoato IM): per questi resta l'obbligo di uso del ricettario ministeriale a ricalco cartaceo. Ciò esclude la possibilità di prescrivere medicinali stupefacenti appartenenti alla Sezione A della Tabella dei medicinali in modalità dematerializzata, fatte salve le semplificazioni prescrittive introdotte per i medicinali della terapia del dolore - di cui all'allegato III-bis (es. Morfina cloridrato)". Un'altra indicazione entra nel merito di ricette ripetibili: per quanto riguarda la "Sezione E della Tabella dei medicinali, relativa ai medicinali soggetti a ricetta ripetibile, risulta che il sistema elettronico sia stato predisposto per limitare la ripetibilità delle ricette a tre volte nell'arco temporale di trenta giorni (corrispondente al periodo di validità di tali specifiche ricette ripetibili) e per consentire, invece, la spedizione per dieci volte nell'arco di sei mesi (periodo di validità di tutte le altre ricette ripetibili di medicinali non stupefacenti) per tutti i medicinali non stupefacenti prescrivibili con ricetta medica ripetibile". Infine, un ultimo chiarimento riguarda le preparazioni galeniche: "il Dicastero" conclude Fofi "ha chiarito che la dematerializzazione delle ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del Ssn non si applica ai medicinali preparati in farmacia e, quindi, privi di Aic".

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, RICETTA ELETTRONICA, RICETTA DEMATERIALIZZATA, FARMACISTA

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