Misure anti covid-19. Ministro Speranza: valide fino al 31 luglio
Si continua con le misure di prevenzione Covid-19 fino al 31 luglio, tra cui distanziamento sociale, mascherine e dispenser di gel mani, ingressi contingentati e altre precauzioni fin qui note, ma per ora nessun riferimento al proseguimento dello stato di emergenza, decisione di cui si discuterà in Parlamento. È quanto emerge dalla comunicazione del ministro della Salute Roberto Speranza in Senato, che illustra il nuovo dpcm attuativo del decreto-legge 33 sulle riaperture (appena convertito in legge). Si saprà solo a fine mese se lo stato di emergenza in scadenza al 31 luglio sarà rinnovato.
Congressi in stand by. Le indicazioni sui voli e riunioni
Quindi dovrà ancora aspettare con il fiato sospeso chi organizza congressi, fiere e formazione residenziale. Anche per le discoteche e le scuole si attendono decreti ad hoc e. Il decreto-legge sulle riaperture - quello che inizialmente limitava gli spostamenti all'interno della stessa regione fino al 3 giugno -mantiene l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi, ma non più all'aperto, da oggi cade il "must" nell'ultima regione, la Lombardia. Si potranno togliere nei locali ma solo quando si consuma. Negli aerei si useranno le cappelliere per i bagagli a mano se la compagnia dà l'ok, nei treni ci si ritroverà qualcuno accanto se la distanza tra sedili è di un metro o più. Tutte queste misure sono ancora una volta temporanee. La scadenza di tutto questo è il 31 luglio, data prevista fin qui per la fine dell'emergenza, ed è prevista anche in un decreto del premier (Dpcm) atteso in parallelo alla conversione in del Dl 33, "attuativo" della legge. Il decreto riporta anche un'ordinanza del Ministero della Salute che vieta voli da e per 13 paesi ad alta diffusione di Covid-19: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Quarantena di 14 giorni per chi viene da paesi extra Ue. Specifichiamo ora i termini della nuova legge.
Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico
L'articolo 1 dava, a maggio, il via libera dal 3 giugno agli spostamenti all'interno delle regioni; successivi decreti hanno aperto agli spostamenti liberi nel territorio nazionale, salvo provvedimenti limitativi quali ordinanze regionali. Persiste l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, non solo bar e ristoranti ma anche parrucchieri, altri esercizi, strutture sanitarie. All'articolo 1 si disciplina anche la quarantena precauzionale o misura equivalente: resta valida per tutti i soggetti che sono contatti stretti di individui positivi al coronavirus. Sì alle riunioni se chi organizza garantisce le distanze di sicurezza di un metro. Ad esempio, gli spettacoli in piazza possono essere autorizzati, ma solo ove ritenuto possibile sulla base di dati epidemiologici favorevoli e sulla base di criteri che devono essere ben specificati. Ergo, per chi organizza sarà bene attendere il decreto ad hoc entro il 31 luglio. La questione è spinosa proprio per i congressi. Federcongressi ha approvato delle linee guida a beneficio del Consiglio dei ministri per partire al più presto; alla vigilia dello scadere dello stato di emergenza, con il rischio di una proroga pendente, ha pubblicato un sondaggio su 2280 professionisti sanitari dove si evince che il 60% vorrebbe riprendesse subito la formazione continua residenziale. Regole e voglia ci sono, e la legge incoraggia l'adozione di protocolli di sicurezza di categoria, solo in mancanza dei quali scatta l'obbligo di aderire a protocolli nazionali ove esistenti. Il decreto rinvia a un tempo successivo anche le norme che disciplineranno le distanze a scuola da settembre. Altra condizione da assicurare: le regioni dovranno monitorare giornalmente l'andamento dell'epidemia girando i dati a Ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, e dovranno autorizzare eventi solo in funzione dei risultati dei monitoraggi.
Confermati poteri a Commissario straordinario Covid
L'articolo 1 bis, introdotto in fase di conversione alle camere, dà al Commissario Covid pieni poteri per stipulare protocolli con imprese per distribuire a prezzi calmierati dispositivi protettivi per i sanitari e la popolazione. L'articolo 2 dispone le sanzioni per le violazioni, da 400 a 1000 euro, con chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni e raddoppio in caso di recidive. I proventi delle sanzioni andranno all'istituzione che ha scoperto la violazione.
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A cura di Studio Legale Farmatutela
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