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16 Settembre 2020

Sanificazione. Agenzia Entrate fissa tetto: ecco le coperture del credito di imposta


L'Agenzia delle Entrate ha fissato a poco più del 15% la percentuale massima di fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

È stata fissata dall'Agenzia delle Entrate a poco più del 15% la percentuale massima di fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal cosiddetto Decreto Rilancio (articolo 125 DL n. 34/2020). Una riduzione che è diretta conseguenza del tetto di 200 milioni di euro fissato dalla norma e che, di fatto, porta il beneficio da un bonus del 60% delle spese sostenute a poco più del 9%. A fare il punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena.

Il tetto limita il credito fruibile facendolo scendere dal 60% a circa il 9%

Come si ricorderà, il bonus - introdotto per favorire l'adozione di misure di contenimento dal contagio da Covid-19 - era stato formulato in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, ma la norma, così come per altri aiuti del periodo emergenziale, aveva fissato un plafond nazionale di 200 milioni di euro. In sostanza, è stato previsto che il credito d'imposta potesse essere utilizzato nei limiti di una percentuale da stabilire all'indomani della scadenza della presentazione delle domande proprio in relazione alla cifra complessiva nazionale richiesta. A rendere nota tale percentuale - ottenuta dal rapporto tra il tetto massimo di 200milioni e la somma totale delle richieste di contribuzione -, come richiesto dalla norma, è stato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emanato l'11 settembre, che l'ha indicata in circa il 15% (precisamente 15,6423%): questo, scrive l'Agenzia perché «l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni presentate entro il 7 settembre, in assenza di rinuncia, eÌ stato pari a 1.278.578.142 euro». Una doccia fredda per molte aziende che speravano in un contributo più sostanzioso. «Avevamo segnalato la criticità già a luglio» spiega Stefano De Carli «perché, anche guardando l'andamento di altri bonus, il dubbio che si sarebbe rivelato poca cosa era forte», mentre dall'altro lato la misura richiede «una complessa ricerca di dati da inserire e di documentazione».

Come calcolare il credito fruibile?

Ma come calcolare il credito spettante? «Per ciascun beneficiario» scrive l'Agenzia, «il credito d'imposta eÌ pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione presentata e in ogni caso non può eccedere il limite di 60.000 euro». Ma, «ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile eÌ pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale del 15,6423%», con la conseguenza che si potrà fruire in tutto di poco più del 9% delle spese sostenute. «Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area».

Le altre criticità della norma

«La cifra» continua l'esperto «rende di fatto più conveniente il credito qualora le spese sostenute siano più elevate». Tanto che, a ridosso della comunicazione dell'Agenzia, si è subito levata la protesta di Confesercenti che ha calcolato come «per un'impresa del commercio di medie dimensioni, che ha speso 30 mila euro in sanificazione e sicurezza, significa recuperare solo 2.800 euro, contro i 18 mila attesi». Per altro, aggiunge de Carli, «quella del tetto non è l'unica criticità sollevata sulla misura: come già avevamo segnalato, c'è anche il fatto che l'ammontare delle spese è considerato fino alla fine dell'anno, con una parte già sostenuta e una parte invece successiva al momento della richiesta basata su una previsione. Intanto non viene specificato con quali criteri possano essere evidenziati gli importi previsionali e poi che cosa succede nel caso in cui a consuntivo, le somme indicate si rivelino inferiori, o, peggio, superiori a quelle effettivamente sostenute? Su questo punto a oggi non ci risulta ancora un chiarimento».

Francesca Giani

TAG: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, FARMACIA, FARMACIE, AGENZIA DELLE ENTRATE, COVID-19, SARS-COV-2

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