Farmacista biologo dietista, Afen: chiesti chiarimenti su esercizio contemporaneo professioni
L'Associazione farmacisti esperti in nutrizione ha chiesto chiarimenti al ministero della Salute sulla possibilità di esercizio contemporaneo delle professioni di biologo e/o dietista e farmacista
Analogamente alla Fofi, anche l'Afen l'Associazione farmacisti esperti in nutrizione ha chiesto chiarimenti al ministero della Salute, sulla possibilità di esercizio contemporaneo delle professioni di biologo e/o dietista e di farmacista e nel merito ha espresso la sua posizione, sulla base di una ricognizione normativa, affidata a un legale, l'avvocato Massimo Nicola Minerva. Ne riportiamo i contenuti inviati alla Redazione di Farmacista33 a firma del presidente Afen Pierluigi Pompei.
La posizione dell'Afen
"Come si evince dall'attenta lettura del Titolo II del Testo unico delle Leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m che regolamenta l'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria, l'art.102 vieta il cumulo soggettivo di professioni sanitarie esclusivamente al farmacista ("esercizio della farmacia" è chiaramente inteso come esercizio della professione farmaceutica). All'epoca della stesura originaria del testo (1934) infatti, le professioni sanitarie erano soltanto tre: il Medico, il Veterinario ed il Farmacista. La ratio legis risiedeva nel voler ribadire l'incompatibilità del ruolo del prescrittore dal venditore del farmaco, che tuttavia oggi verrebbe meno nel caso di quelle professioni sanitarie, istituite successivamente, non abilitate alla prescrizione di farmaci. L'interpretazione autentica delle predette norme ha poi consentito l'armonizzazione con i provvedimenti che hanno istituito la Farmacia dei servizi (legge 69/2009, d.lgs 153/2009 e relativi decreti attuativi), legittimando la presenza in farmacia di tutte le professioni sanitarie, come confermato dal Tar dell'Umbria con la sentenza n. 421 del 24.07.2014, ad eccezione dei Medici, Veterinari ed Odontoiatri, unici professionisti sanitari a poter prescrivere farmaci non dispensabili in autonomia dal farmacista, e regolamentando in particolare le attività degli infermieri e fisioterapisti (Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011). Pertanto, nulla osta sia ai Biologi sia ai Dietisti di operare all'interno delle farmacie, in spazi idonei, non essendovi alcun "conflitto di interesse" nella possibilità riconosciuta agli stessi di consigliare alimenti e integratori alimentari, poiché questi cedibili dal farmacista in totale autonomia e perché venduti anche in attività commerciali diverse dalla stessa farmacia. Tale possibilità, quindi, non dovrebbe essere preclusa neanche ai Biologi e Dietisti che cumulano il titolo con la professione farmaceutica, perché si creerebbe una pericolosa discriminante. A tale proposito si rammenta che la stessa Fofi, nel commentario ufficiale al Codice deontologico del Farmacista, - precisamente all'Art.15 - ne riconosce la competenza nel settore delle Nutrizione umana tale da consentire l'attività di consulenza libero professionale, in spazi appositamente adibiti, all'interno della farmacia, ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa, nei settori della nutraceutica, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita. Poi nessuna norma di legge vieta allo stesso di porre per iscritto la sua consulenza sanitaria che, come tale, deve necessariamente esprimersi in termini quali-quantitativi. Tuttavia, vanno segnalati pareri difformi sullo specifico argomento, che purtroppo non presentano precisi riferimenti normativi.
Infine, va evidenziato che le attività delle nuove professioni sanitarie devono essere inquadrate nella condivisione e non nella sottrazione di competenze che, un tempo, erano esclusive delle professioni mediche e farmaceutiche. Il riferimento è anche all'ambito della Nutrizione Umana, dove il Giudice della Corte di Cassazione Sesta Sez. Penale nella sentenza n.20281/17 del 28.04.2017 ha confermato che "...l'individuazione dei bisogni alimentari dell'uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatta salve le competenze stabilite nelle normative di settore...".
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A cura di Simona Zazzetta
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