Sicurezza luoghi lavoro: tra fine stato emergenza e novità all’orizzonte. Ecco cosa cambia per i farmacisti
Con la fine dello stato di emergenza cambiano le normative e decadono alcuni obblighi nella gestione della sicurezza dei lavoratori. Che cosa cambia per i farmacisti e le novità in arrivo
La fine dello stato di emergenza e le novità normative che si sono succedute in questo ultimo periodo presentano ricadute anche sulla gestione della sicurezza dei lavoratori. Sono tanti gli ambiti a cui occorre prestare attenzione e con l'aumento dei contagi la guardia non può essere abbassata nemmeno sul fronte del Covid-19. Quale è la situazione per i farmacisti?
Sicurezza sul lavoro: cosa resta e cosa cambia con fine stato emergenza
Dal 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza, ci sono state diverse modifiche nell'operatività dei farmacisti e, tra i vari ambiti toccati, alcuni aspetti hanno avuto ricadute anche in merito alla gestione dei lavoratori. Come riporta una recente nota di Federfarma, "le misure di sicurezza di cui al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati non sono più obbligatorie, ma, nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro rimane comunque responsabile della sicurezza dei lavoratori, tutelando la salute e l'integrità degli stessi, proteggendoli dai rischi presenti. Pertanto, a prescindere della cessazione formale dello stato di emergenza, sarà necessario continuare a valutare anche il grado di rischio da contagio da Covid-19, soprattutto nella fase di aumento dei contagi, e adottare le opportune misure per mitigare il rischio". Tra le misure che permangono, va ricordato, sino al 30 aprile, "l'utilizzo del Green pass base per chiunque intenda accedere nei luoghi di lavori e della mascherina al chiuso. Per convegni e congressi e eventi assimilabili, resta poi il Green pass rafforzato (sempre fino al 30 aprile)", mentre, sino al 30 giugno, è ancora operativa "la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 83, d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in legge n.77/2020)".
Da normativa nuovi obblighi per tutte le attività
Oltre all'impianto di norme strettamente legate all'emergenza pandemica, l'ambito della sicurezza sul lavoro ha visto, nell'ultimo periodo, alcuni interventi nella direzione di un rafforzamento della disciplina. Come spiega una recente circolare di Federfarma Roma, va rilevata "una novità, che consiste nell'obbligo da parte dei Datori di Lavoro di individuare e formare la figura del Preposto, colui, cioè, che contribuisce a garantire la sicurezza dei lavoratori. Tale figura - prima prevista esclusivamente in determinati settori lavorativi, quali il montaggio di ponteggi o le demolizioni - a partire dal 30 giugno sarà obbligatoria per tutte le attività. Entro tale data, la Conferenza Stato-Regioni stabilirà anche le modalità di formazione e di aggiornamento". D'altra parte, "anche il datore di lavoro, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, dovrà ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. L'accordo che verrà adottato in sede di Conferenza stato regioni stabilirà quindi anche durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, accorpando, rivisitando e modificando i precedenti accordi in materia di formazione".
Criticità per le piccole farmacie
Va evidenziato, a ogni modo, che "sono numerosi, tuttavia, i dubbi suscitati dalla normativa e, per questo, è stato presentato anche un interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali". Tra gli aspetti su cui si attende un chiarimento c'è il nodo relativo alle piccole farmacie: un dubbio sottoposto al ministero è "se l'obbligo della figura del Preposto debba essere ottemperato anche nelle piccole realtà lavorative, in cui è presente il Datore di Lavoro che ha anche funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come nel caso delle farmacie rurali". Oltre a questo aspetto, "c'è poi una seconda novità, che consiste nella obbligatorietà di corsi di aggiornamento anche per gli addetti all'emergenza incendio. Se in passato la normativa prevedeva in maniera generica degli aggiornamenti per tale figura, la nuova normativa stabilisce invece che tali aggiornamenti avvengano obbligatoriamente ogni cinque anni e abbiano una durata di due ore per le attività a basso rischio. Tra queste rientrano le farmacie con superficie lorda inferiore a 400 mq. Tali corsi dovranno essere programmati entro il 4 ottobre e svolti entro il 4 aprile 2023".
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A cura di Simona Zazzetta
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