Mascherine, vaccini e green pass: sicurezza luoghi di lavoro e gestione utenti in farmacia
Dal 1° maggio sono in vigore le nuove regole sulle mascherine rimodulate su obblighi e raccomandazioni. Cosa cambia per le farmacie per lavoratori e gestione utenti
Mentre sono stati confermati lo stop dal 1° maggio all'uso del green pass (a eccezione di alcuni luoghi a carattere sanitario) e l'obbligo vaccinale per operatori sanitari e over 50, l'uso delle mascherine è stato rimodulato con obblighi e raccomandazioni specifiche per ogni tipologia di luogo: al chiuso, di lavoro, pubblico o privato. Nello specifico, per quanto riguarda le farmacie, se per l'accesso degli utenti resta valida la raccomandazione (da caldeggiare con avvisi), per sottoporsi a tamponi rapidi e vaccinazione è obbligatorio indossare la mascherina, come indicato dai protocolli ancora validi. Per i lavoratori, invece, resta valido il protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro che prevede l'obbligo di mascherina e la responsabilità in capo al datore di lavoro.
Mascherine nei luoghi di lavoro pubblico e privato. Il protocollo farmacie
Fino al 15 giugno, l'Ordinanza del Ministero della salute l'obbligo di indossare le Ffp2 permane nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Idem per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali e strutture sanitarie, incluse le Rsa, e per la scuola. Negli altri luoghi di lavoro, invece, i dispositivi di protezione sono solo raccomandati. In particolare, per la pubblica amministrazione valgono le indicazioni della circolare firmata dal ministro Renato Brunetta che contiene indicazioni di carattere generale per l'applicazione dell'ordinanza del ministro Speranza nei luoghi di lavoro pubblici. Pertanto, l'uso delle mascherine Ffp2 è raccomandato per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti. I dispositivi di protezione, invece, non sono necessari - chiarisce la circolare - in caso di attività svolta all'aperto, in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente, in ambienti ampi anche comuni (corridoi e scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua. "Ciascuna amministrazione - conclude la circolare per la PA - dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità".
Per quanto riguarda invece il settore privato, i datori di lavoro - se ritenuto opportuno - potranno decidere di mantenere i protocolli vigenti che prevedono l'obbligatorietà di questi dispositivi di protezione. Le indicazioni per le farmacie sono state fornite dal sindacato dei titolari: una nota di Federfarma, infatti, ricorda che "il datore di lavoro rimane comunque responsabile della sicurezza dei lavoratori, tutelando la salute e l'integrità degli stessi, proteggendoli dai rischi presenti". Federfarma precisa anche di ritenere "ancora doveroso, a pandemia in atto, che in farmacia i lavoratori continuino ad utilizzare la mascherina e ad applicare i protocolli e le misure previste per la fase emergenziale a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro" e richiama l'ancora attuale protocollo anti-Covid sottoscritto ad aprile 2020 e rinnovato un anno fa, che prevede l'obbligo di mascherina.
Utenti della farmacia: mascherine obbligatorie per servizi Covid
Le farmacie non rientrano tra le strutture dove permane l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli utenti, ma secondo Federfarma "vista la raccomandazione presente in Ordinanza (del Ministero della Salute, ndr.), è opportuno che le farmacie appongano un cartello nel quale si ricordi che è raccomandato l'uso della mascherina per accedere in farmacia". Inoltre, non va dimenticato che permangono i protocolli adottati per l'esecuzione dei test antigenici, sierologici e per le somministrazioni vaccinali. In questi casi per gli utenti sono ancora in vigore gli obblighi di osservare le disposizioni per il distanziamento fisico, indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del servizio, e, nel caso del test antigenico rapido, "abbassare la mascherina solo al momento del prelevamento del campione biologico e riposizionarla subito dopo".
Stop a Green pass e conferma degli obblighi vaccinali
Il decreto Covid ha stabilito dall'1° maggio l'eliminazione del Green pass per l'accesso al luogo di lavoro. L'eliminazione riguarda anche bar e ristoranti anche al chiuso; mense e catering continuativo; accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi ; studenti universitari; centri benessere; attività sportive al chiuso e spogliatoi; convegni e congressi; corsi di formazione; centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso; concorsi pubblici; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari; feste al chiuso e discoteche; mezzi di trasporto. Fino al 31 dicembre 2022 resta però l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane obbligatorio il Green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Per le forze dell'ordine, le forze armate, il personale della scuola e delle università, ma anche gli over 50 l'obbligo vaccinale resta in vigore fino al prossimo 15 giugno.
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A cura di Redazione Farmacista33
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