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11 Giugno 2022

Compravendita farmacie o quote sociali. Tra vantaggi e rischi ecco gli aspetti a cui prestare attenzione


La compravendita di una farmacia a persone o società presenta aspetti a cui è necessario prestare attenzione, sia dal punto di vista del cedente sia dell'acquirente. Il parere dell'avvocato


Il trasferimento di una farmacia a persone o società è un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso nel settore e si stanno affermando alcune modalità ricorrenti per gestire il passaggio. A fare il punto è un articolo di Sedivanews, che passa in rassegna alcuni degli aspetti relativi alla compravendita di quote societarie a cui è necessario prestare attenzione, sia dal punto di vista del cedente sia dell'acquirente.

Trasferimento di una farmacia: ecco la modalità più frequente

«La modalità più frequentemente utilizzata» scrivono Stefano Lucidi e Gustavo Bacigalupo, avvocati dello Studio Associato Bacigalupo Lucidi «per il trasferimento di una farmacia a una o più persone, a società di persone o a società di capitali, è il ricorso alla costituzione, con le parti cessionarie, di una società, a cui sarà riconosciuta la titolarità della farmacia, alla quale operare la cessione delle partecipazioni». Un percorso, questo, che «va fatto nell'ambito di operatività di un accordo quadro», ma che vede, alla sua base, alcune ragioni: «La normativa fiscale ha da tempo agevolato la formazione delle società, prevedendo la possibilità di affrancare fiscalmente il valore di avviamento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, per poi dedurre quel valore in quote di ammortamento». Agevolazioni ci sono «anche per la cessione di quote, essendo stati ripetutamente aperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni sociali e per il versamento di un'imposta sostitutiva - a oggi al 14%».
Ma, accanto a questo, occorre tenere presente che, «come tutte le operazioni economiche, anche quella della compravendita di quote di una società ha o può avere le sue insidie, sia dal punto di vista del cedente sia del cessionario/acquirente».

La compravendita di quote societarie tra benefici e rischi

Quali sono in particolare? «Prima di farne cenno, bisogna ricordare che l'acquirente di una quota sociale subentra al tempo stesso anche in tutte le posizioni attive e passive della società al momento della cessione. Tali posizioni infatti finiscono per determinarne il corrispettivo finale, formato dalla somma algebrica tra il valore di avviamento pattuito tra le parti e la differenza algebrica tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, al momento del subingresso del cessionario nel possesso della partecipazione». Per fare un esempio, «fatto 100 il valore di avviamento, se la differenza algebrica della situazione patrimoniale è +10 il prezzo sarà 110; diversamente, se è -10, il prezzo diventerà 90. L'acquirente allora dovrà aver cura di operare un'attenta due diligence, vale a dire una ricognizione di tutte le voci dell'attivo e del passivo, della situazione patrimoniale della società alla data del signing e/o del closing, pattuendo anche una verifica di quelle stesse voci di bilancio, con cadenza per esempio trimestrale».

Gli aspetti a cui prestare attenzione per cedente e cessionario

Va tenuta in conto «la possibile insorgenza di un credito o debito del cessionario per effetto dell'emersione di eventuali sopravvenienze attive o passive. L'acquirente, peraltro, può essere esposto anche a richieste di creditori della società per obbligazioni insorte prima della cessione - ma non emergenti dalle scritture contabili perché magari non annotate per mero errore o negligenza o addirittura per dolo - in quanto il creditore si rivolgerà sempre alla società, indipendentemente dalla formazione della compagine sociale».
Che cosa succede in questo caso? Per quanto riguarda il cessionario, «in questa evenienza, dovrà rivolgersi al cedente che si è reso responsabile dell'omissione per richiedere il rimborso, esponendosi per ciò stesso a possibili dinieghi con la necessità di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi. Dall'altra parte, il cedente - che ha visto ridurre il prezzo di cessione della quota dell'ammontare delle passività - potrebbe essere esposto all'eventualità che la società non adempia alle obbligazioni di pagamento corrispondenti a quelle stesse passività, con conseguenze diverse a secondo che ci si trovi di fronte a una società di capitali (Srl o Spa) o a una società di persone (Snc o Sas). Nel primo caso, il creditore potrà rivolgersi, se escludiamo ipotesi particolarissime, soltanto alla società come tale per la riscossione del proprio credito, mentre nel caso di società di persone, egli, una volta esperite alcune azioni esecutive nei confronti della società, può rivolgersi alle persone fisiche di tutti i soci della snc o dei soci accomandatari della sas.
Costoro, infatti, ne rispondono solidalmente e illimitatamente, sempreché si tratti di obbligazioni sorte nel periodo in cui il cedente era socio della società, essendo invece esclusa qualunque responsabilità per le obbligazioni assunte successivamente alla cessione». In conclusione, il parere degli esperti è che «nella realtà, le vicende sono intricate e complesse, e per questo le soluzioni vanno declinate in funzione delle esigenze emerse o emergenti nelle singole fattispecie negoziali».

Francesca Giani

TAG: FARMACIE, TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA, ACQUISTO DI FARMACIE

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