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31 Ottobre 2023

Farmacista dipendente con secondo lavoro: criteri per sicurezza e legittimità. I riferimenti normativi

Un farmacista dipendente può avere un secondo lavoro a patto che vengano soddisfatti criteri di sicurezza e salute del professionista, di orario di lavoro settimanale e di conflitto d’interessi. Ecco riferimenti normativi

di Redazione Farmacista33


Farmacista dipendente con secondo lavoro: criteri per sicurezza e legittimità. I riferimenti normativi

Un farmacista dipendente può svolgere altre attività lavorative a patto vengano soddisfatti criteri di sicurezza e salute del professionista, di orario di lavoro settimanale e di conflitto d’interessi. Lo spiega Giorgio Bacigalupo, consulente del lavoro dello studio Bacigalupo Lucidi, rispondendo al titolare di una farmacia in cui un dipendente con contratto full time ha avviato un’altra attività part time.

L’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore, straordinari compresi
    L’esperto premette che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, “la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”. Tale limite non si riferisce al singolo contratto di lavoro, ma al complesso dei rapporti di lavoro in capo allo stesso dipendente, indipendentemente che si tratti di rapporti full time o part time. Detto questo, però secondo il d.lgs. 104/2022, fermo il citato limite delle 48 ore settimanali, il datore di lavoro non può opporsi allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente in orari chiaramente diversi. Ma devono essere soddisfatti due criteri, vale a dire che:
  • non venga pregiudicata la salute e la sicurezza del lavoratore, come potrebbe configurarsi nel caso di violazione della normativa in materia di durata dei riposi e della loro fruizione;  
  • la diversa e ulteriore attività lavorativa non sia in conflitto d’interessi [anche potenziale] con quella “principale”.

 Se, quindi, il nuovo lavoro del collaboratore non comporta lo “sforamento” del limite settimanale di 48 ore e/o non si concretizza una delle due condizioni sopra esposte, spiega l’esperto, “non si può ostacolare lo svolgimento da parte del dipendente – nel suo “tempo libero” – di altre attività lavorative e perciò impedire che egli possa sottoscrivere ulteriori rapporti lavorativi, evidentemente con altre farmacie”. Nel caso specifico, puntualizza il consulente, “tenuto conto che l’attuale rapporto è full time, pare difficile che nel concreto il collaboratore possa formalizzare altri rapporti che contengano in 48 il numero delle ore complessive del suo lavoro settimanale, anche perché le 8 ore che egli avrebbe “disponibili” per un secondo rapporto sembrano effettivamente insufficienti per rendere il rapporto stesso soddisfacente per l’altra farmacia”.  

 Per saperne di più:
 https://www.piazzapitagora.it/2023/10/30/il-collaboratore-farmacista-con-piu-di-un-impiego/ 

TAG: FARMACIA, FARMACISTA, LAVORO, CONTRATTO

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