Farmacisti
31 Ottobre 2023 Un farmacista dipendente può avere un secondo lavoro a patto che vengano soddisfatti criteri di sicurezza e salute del professionista, di orario di lavoro settimanale e di conflitto d’interessi. Ecco riferimenti normativi

Un farmacista dipendente può svolgere altre attività lavorative a patto vengano soddisfatti criteri di sicurezza e salute del professionista, di orario di lavoro settimanale e di conflitto d’interessi. Lo spiega Giorgio Bacigalupo, consulente del lavoro dello studio Bacigalupo Lucidi, rispondendo al titolare di una farmacia in cui un dipendente con contratto full time ha avviato un’altra attività part time.
L’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore, straordinari compresi
L’esperto premette che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, “la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”. Tale limite non si riferisce al singolo contratto di lavoro, ma al complesso dei rapporti di lavoro in capo allo stesso dipendente, indipendentemente che si tratti di rapporti full time o part time. Detto questo, però secondo il d.lgs. 104/2022, fermo il citato limite delle 48 ore settimanali, il datore di lavoro non può opporsi allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente in orari chiaramente diversi. Ma devono essere soddisfatti due criteri, vale a dire che:
• non venga pregiudicata la salute e la sicurezza del lavoratore, come potrebbe configurarsi nel caso di violazione della normativa in materia di durata dei riposi e della loro fruizione;
• la diversa e ulteriore attività lavorativa non sia in conflitto d’interessi [anche potenziale] con quella “principale”.
Se, quindi, il nuovo lavoro del collaboratore non comporta lo “sforamento” del limite settimanale di 48 ore e/o non si concretizza una delle due condizioni sopra esposte, spiega l’esperto, “non si può ostacolare lo svolgimento da parte del dipendente – nel suo “tempo libero” – di altre attività lavorative e perciò impedire che egli possa sottoscrivere ulteriori rapporti lavorativi, evidentemente con altre farmacie”. Nel caso specifico, puntualizza il consulente, “tenuto conto che l’attuale rapporto è full time, pare difficile che nel concreto il collaboratore possa formalizzare altri rapporti che contengano in 48 il numero delle ore complessive del suo lavoro settimanale, anche perché le 8 ore che egli avrebbe “disponibili” per un secondo rapporto sembrano effettivamente insufficienti per rendere il rapporto stesso soddisfacente per l’altra farmacia”.
Per saperne di più:
https://www.piazzapitagora.it/2023/10/30/il-collaboratore-farmacista-con-piu-di-un-impiego/
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
09/04/2026
In Umbria è stata approvata la risoluzione predisposta dalle Commissioni sul mancato rinnovo del contratto nazionale delle farmacie private dopo le audizioni in seduta comune delle parti sociali e...
A cura di Redazione Farmacista33
09/04/2026
Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, per la giornata di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale scaduto ad agosto 2024, hanno organizzato una manifestazione a...
A cura di Redazione Farmacista33
08/04/2026
Dopo le audizioni di sindacati e Federfarma, le Commissioni regionali propongono di sostenere il rinnovo del contratto, rafforzare il ruolo sanitario delle farmacie nel nuovo Piano sociosanitario e...
A cura di Redazione Farmacista33
07/04/2026
Dal 7 aprile 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni della legge annuale sulle Pmi che prevedono l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi del lavoro agile
A cura di Redazione Farmacista33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)