Farmacisti
23 Novembre 2023 C’è la giusta causa nel licenziamento disciplinare del farmacista collaboratore che viola gli obblighi definiti dal rapporto tra dipendente e datore di lavoro. La Corte d’Appello dà ragione al titolare

È legittimo il licenziamento disciplinare comminato al farmacista che intenzionalmente si sia sottratto dal servizio ai clienti. Una Corte d’Appello, investita del ricorso proposto dal titolare di una farmacia contro il provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente, ne ha ribaltato gli esiti.
Per Corte d’Appello la condotta del dipendente rientra nel licenziamento per giusta causa
Nel caso specifico, era stato contestato al lavoratore di aver deciso di restare nel retro del locale invece che servire al banco i clienti della farmacia, con la motivazione che il datore stesse gestendo l'attività in modo non adeguato non ritenendo sufficienti le misure per il contenimento del virus Covid nel luogo di lavoro. Il lavoratore nel contesto avrebbe anche espresso gravi critiche nei confronti del titolare sempre in relazione all’adozione delle misure di sicurezza. Tale fatto avrebbe minato il rapporto fiduciario tra le parti, con il conseguente licenziamento per giusta causa.
La Corte d’Appello ha evidenziato come la condotta del dipendente sia stata effettivamente tale da integrare i profili della giusta causa di licenziamento. Il farmacista è certamente incaricato di un pubblico servizio, mentre la vicenda si verificava in un momento eccezionale, pochi giorni dopo l’esplosione della pandemia e l'adozione del c.d. lockdown. In quelle circostanze la popolazione era venuta a trovarsi in una situazione di grave incertezza e timore.
Nel frangente le farmacie hanno svolto una fondamentale funzione di sostegno e consulenza per la popolazione, diventando così un punto di riferimento. In questo contesto – è apparso alla Corte territoriale – che il dipendente rifiutandosi di servire i clienti per buona parte del pomeriggio, sia incorso nella violazione degli essenziali doveri che gravano sul farmacista, peraltro inquadrato nel 1° livello e quindi, più esperto.
Avv. Rodolfo Pacifico
Per approfondire www.dirittosanitario.net
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
29/09/2026
La dispensazione comprende la gestione della prescrizione, i controlli di competenza e le indicazioni al paziente. Un approfondimento di Sinasfa chiarisce quando lo svolgimento di queste attività da...
A cura di Redazione Farmacista33
26/09/2026
Il farmacista libero professionista può svolgere l’attività al banco, coprire sostituzioni e collaborare anche continuativamente con una farmacia, purché il rapporto conservi i caratteri di una...
A cura di Studio Legale Farmatutela
17/09/2026
L’intesa con Assofarm prevede aumenti salariali, un’indennità professionale per i farmacisti e nuove misure per la conciliazione tra vita privata e lavoro. Mariani (Filcams): senza il rinnovo...
A cura di Redazione Farmacista33
16/09/2026
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto con Assofarm un’ipotesi di accordo che sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori. Solo dopo il via libera si procederà alla firma...
A cura di Redazione Farmacista33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)