contratto lavoro
16 Aprile 2024Rinnovate le indicazioni per la contribuzione all’Ente bilaterale prevista dal contratto nazionale delle farmacie private, che è obbligatoria. Anche per quest’anno vengono confermate le modalità di pagamento
Rinnovate le indicazioni per la contribuzione all’Ente bilaterale prevista dal contratto nazionale delle farmacie private, che è obbligatoria. Anche per quest’anno, che vede ancora in essere il regime transitorio, vengono confermate le modalità di pagamento dell’anno precedente. Ma quali sono le indicazioni e le prossime scadenze?
Ebifarm: le indicazioni per la contribuzione per l’anno in corso
L’Ente bilaterale è una delle previsioni dell’ultimo rinnovo del Contratto nazionale delle farmacie private, del 7 settembre 2021, ed è stato strutturato a luglio dell’anno scorso con un Accordo tra le parti, che ha sancito la costituzione di Ebifarm. A livello di contenuti, come previsto dal Ccnl, tra le attività che possono essere svolte dall’Ente Bilaterale c’è la promozione di studi e ricerche sul settore delle Farmacie Private; sviluppo, attraverso convenzioni, di nuovi progetti in materia di conciliazione vita-lavoro e di welfare; gestione di iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; sulla base di specifici accordi stipulati dalle Parti firmatarie del Ccnl, erogazione di sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori; relazione annuale sulle buone prassi e sulle eventuali criticità. In generale, si tratta di uno strumento fondamentale di confronto per individuare iniziative volte a migliorare le relazioni sindacali e a fornire supporto ai lavoratori.
Entità del versamento, modalità di pagamento e prossime scadenze
Per garantire operatività all’Ente, è stato previsto un finanziamento le cui indicazioni sono state formulate a luglio dell’anno scorso. Per quanto riguarda le tempistiche il versamento è effettuato a Ebifarm a cadenza semestrale posticipata: entro il 16 gennaio per il secondo semestre dell’anno precedente, ed entro il 16 luglio per il primo semestre dell’anno in corso. Per il 2024, pertanto, come ricapitola Federfarma in una comunicazione, le scadenze restano confermate: il primo versamento è da effettuare entro il 16 luglio 2024; mentre quello relativo al secondo semestre, primo luglio-31 dicembre 2024, dovrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2025, salvo ulteriori indicazioni.
Previsioni contrattuali in caso di omesso versamento
Nel dettaglio, la quota contrattuale di servizio è stata fissata nella misura globale del 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05% a carico del datore di lavoro e altrettanto del lavoratore. Le parti hanno anche espresso l’intenzione di avvalersi del modello F24. Tuttavia, in attesa, dell’attivazione del sistema di riscossione tramite convenzione INPS (sistema F24), è stato previsto un periodo transitorio e, in questa fase, è stato stabilito un valore convenzionale di due euro per quattordici mensilità, di cui un euro a carico del datore di lavoro e uno a carico del lavoratore. Si tratta di un contributo che è da trattenersi mensilmente e da versarsi cumulativamente, secondo le due tempistiche indicate. Al momento, a ogni modo, il versamento viene eseguito tramite bonifico bancario e tali modalità sono state confermate anche per il 2024.
Ma che cosa succede in caso di omesso versamento? Secondo il CCNL “il datore che ometta il versamento delle quote è tenuto a corrispondere al lavoratore con la medesima decorrenza un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale”.
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