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19 Luglio 2024Dall'Inps arriva un punto sulle procedure aggiornate per fare domanda di congedo parentale, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro nei primi anni di vita dei figli, che ha visto con un innalzamento della indennità

Tra le misure per la genitorialità, il 2024 ha visto il rafforzamento dell’istituto del congedo parentale, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro nei primi anni di vita dei figli, con un innalzamento della indennità secondo determinate regole. Ma in che cosa consiste e come fare per fruirne? Il punto arriva dall’Inps, che di recente ha anche aggiornato le modalità per fare domanda, rendendo più chiara la procedura.
Un primo potenziamento del congedo parentale era stato previsto con la finanziaria 2023, che aveva fissato per il primo mese - dei tre non trasferibili all’altro genitore - l’elevazione dell’indennità all’80%. Con la legge bilancio 2024 è stata prevista una nuova maggiorazione in riferimento a un ulteriore mese dei tre “spettanti a ciascun genitore e non trasferibili”, ma, come chiarito da Inps, nella circolare di aprile, non si tratta di una aggiunta di un ulteriore mese di congedo parentale. Il risultato è che oltre al primo mese indennizzato all'80% (sancito dalla Finanziaria 2023), è previsto un ulteriore mese pagato al 60% della retribuzione, mentre, per il solo 2024, tale indennità sale all'80%, portando a due i mesi con tale aliquota maggiorata. Altri sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale, e i restanti due non sono indennizzati, salvo determinate situazioni reddituali - il genitore interessato deve avere un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (1.496 euro lordi al mese). In questo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Nel complesso infatti i genitori, chiarisce Inps, hanno diritto a 10 mesi di congedo, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento.
Ma quali sono i beneficiari della aliquota maggiorata e i requisiti per accedervi? L’elevazione dell’indennità al 60% (80% per il solo 2024) è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti – restano esclusi quindi gli autonomi - e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria). Nella circolare di aprile, è stato poi sottolineato che l'ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (all’80% per il 2024) è uno per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto. La fruizione “alternata” non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
La previsione comunque interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità (alternativo o obbligatorio) successivamente al 31 dicembre 2023. Questo, spiega l’Istituto, "non è una condizione per il diritto all'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione".
Il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio.
Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, si legge nelle FAQ aggiornate di Inps, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo parentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Se un genitore non fruisce del congedo parentale, i suoi mesi non trasferibili non possono essere fruiti dall'altro genitore.
Da Inps, di recente, sono poi state aggiornate le modalità operative per la richiesta, in modo da rendere più chiara e completa l’esposizione dei dati relativi al congedo, in particolare in relazione alle date, ed evitare errori.
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