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15 Ottobre 2024

Danni a strutture sanitarie, lesioni al personale e compromissione servizio, nuove sanzioni e pene in vigore

La nuova normativa per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario interviene con pene e sanzioni anche sui danni provocati alle strutture sanitarie e compromissione del servizio pubblico erogato

di Redazione Farmacista33


Danni a strutture sanitarie, lesioni al personale e compromissione servizio, nuove sanzioni e pene in vigore

La nuova normativa in materia di contrasto al fenomeno della violenza nei confronti del personale sanitario, contenuta nel decreto-legge in vigore dal 2 ottobre, interviene con pene severe, tra multe e reclusione, non solo in caso di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria ma anche nei casi in cui vengono causati danni all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie pubbliche o private a beni destinati all’assistenza sanitaria con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture. A evidenziare le novità introdotte dal Dl 137/2024 pubblicato in Gazzetta lo scorso 1° ottobre (GU Serie Generale n.230 del 01-10-2024) è la Federazione degli ordini dei farmacisti. Il provvedimento, intanto, è stato trasmesso al Parlamento per la conversione in legge, assegnato alla Commissione Giustizia del Senato che lo scorso 9 ottobre ha avviato l’esame.

Nuovo reato di danneggiamento: profili e pene

La nota di Fofi mette in evidenza le modifiche di interesse per i farmacisti che il decreto apporta al codice penale, nello specifico agli articoli 635, 380 e 382-bis. Viene, infatti, introdotto nell’articolo 635 il reato di “danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”. Per questo reato è prevista reclusione da uno a cinque anni e una multa fino a 10.000 euro.

Per quanto riguarda gli articoli 380 e 382-bis del codice penale, relativi all’arresto in flagranza o in flagranza differita, anche in questo caso si estendono le fattispecie in cui si procede all’arresto. È, infatti, previsto quando si “concretizzano atti di violenza con lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture”.

“Qualora non sia possibile procedere immediatamente all’arresto,- commenta la Fofi nella nota - questo può comunque essere disposto – non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto – nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto”. 

Fonte:

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/10/01/230/sg/pdf

TAG: RAPINA ALLA FARMACIA, AGGRESSIONI A FARMACISTI

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