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15 Aprile 2025A marzo 2025, l’INPS ha fornito le indicazioni operative aggiornate in merito all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo, con riferimento ai lavoratori dipendenti

L’Inps ha pubblicato le recenti modifiche delle indicazioni operative dettagliando le procedure relative all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli iscritti alla Gestione Separata. Gli aggiornamenti riguardano la gestione delle assenze per malattia, i requisiti per accedere all’indennità e le modalità di richiesta e controllo, al fine di garantire una corretta fruizione delle prestazioni previdenziali. Ecco le indicazioni operative.
Per i lavoratori dipendenti, l'indennità di malattia viene riconosciuta a partire dal quarto giorno di assenza, con i primi tre giorni che, qualora previsto dal contratto collettivo di lavoro, rimangono a carico dell'azienda. Ciò significa che, se il contratto stabilisce l’obbligo per l’azienda di coprire la retribuzione per i primi tre giorni, questa dovrà anticipare il pagamento al lavoratore.
Successivamente, l’indennità INPS copre il periodo di malattia: dal quarto al ventesimo giorno l’indennità corrisponde al 50% della retribuzione media giornaliera, mentre dal 21mo al 180mo giorno la percentuale sale al 66,66%. In alcuni casi specifici il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS, anziché dal datore di lavoro. È fondamentale che il lavoratore faccia rilasciare dal medico curante il certificato di malattia, che dovrà essere inviato telematicamente all'INPS per poter avviare la procedura di pagamento.
In aggiunta, i lavoratori dipendenti sono tenuti a rispettare la reperibilità domiciliare nelle fasce orarie previste dalla legge, per consentire le visite mediche di controllo. Queste fasce sono stabilite dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e sono valide per tutti i giorni indicati nella certificazione di malattia, inclusi i weekend e i festivi. La non osservanza di questa reperibilità potrebbe comportare la sospensione del pagamento dell'indennità. È importante sottolineare che, qualora il medico o l’INPS sospettino che la malattia non giustifichi l'incapacità lavorativa, potrebbero essere programmati dei controlli medici presso il domicilio del lavoratore, che dovrà essere raggiungibile durante le ore di reperibilità.
Per ottenere l’indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato dal proprio medico, che lo trasmette online all’INPS. In questo modo, il lavoratore non è tenuto a inviare nulla al datore di lavoro, che potrà visualizzare direttamente l’attestato tramite i servizi INPS. Se per qualche motivo la trasmissione telematica non è possibile, il certificato viene rilasciato in forma cartacea. In tal caso, il lavoratore deve presentare l’originale all’INPS e l’attestato (privo della diagnosi) al datore di lavoro, entro due giorni dalla data di rilascio. Un ritardo non giustificato comporta la perdita del diritto all’indennità per i giorni non coperti.
Lo stesso vale per i certificati rilasciati dalle strutture ospedaliere, mentre per i lavoratori sottoposti a trattamenti ricorrenti (come chemioterapia o dialisi), è sufficiente una certificazione unica che attesti la necessità dei cicli di cura, da inviare preventivamente all’ufficio medico-legale dell’INPS.
Diverso il quadro per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, per i quali l’indennità di malattia è riconosciuta solo in presenza di requisiti specifici e in misura legata alla contribuzione effettiva. Il beneficio può essere erogato per un periodo massimo pari a un sesto della durata complessiva del rapporto lavorativo, con un minimo di 20 giorni annui. L’importo varia tra l’8% e il 16% di una quota calcolata sul massimale contributivo annuale, in base ai mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento. Anche in questo caso, la certificazione medica deve essere trasmessa all’INPS dal medico curante. Per ottenere l’indennità economica è richiesto l’invio di una domanda online attraverso i servizi dedicati dell’Istituto, utile a completare la procedura di liquidazione della prestazione.
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