Login con

farmacisti

05 Maggio 2025

Colpa grave, coperture assicurative dei farmacisti: obblighi e raccomandazioni

Gli obblighi assicurativi dei farmacisti in materia di colpa grave sono stabiliti dalla Legge Gelli-Bianco e resi operativi dal decreto attuativo 232/2023. L'attuale quadro normativo inoltre definisce anche il legame tra efficacia della polizza e obbligo formativo Ecm

di Simona Zazzetta


firma contratto coperture assicurative dei farmacisti:

Ogni farmacista che opera, a qualsiasi titolo, in una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata è tenuto per legge a stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa per colpa grave. Lo ha stabilito la legge 24/2017 (nota come “Legge Gelli-Bianco”) poi confermato e reso operativo dal recente decreto attuativo n. 232/2023. Alle strutture - farmacie incluse - resta l’obbligo di coprire la colpa lieve, ma per i professionisti sanitari – farmacisti inclusi – resta essenziale assicurarsi anche contro i rischi legati alla colpa grave, eventualmente tramite convenzioni sindacali o polizze collettive. Lo ricorda ai professionisti una circolare della Fofi che raccomanda inoltre a tutti i farmacisti di verificare attentamente la propria copertura e ricorda che, dal 2026, l’efficacia della polizza sarà subordinata al completamento di almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM del triennio 2023-2025.

Copertura per farmacisti dipendenti, partita Iva e dipendenti Ssn

La Federazione richiama quanto previsto dall’art. 10 della Legge Gelli-Bianco che dà disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il dettato indica che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono avere una copertura assicurativa “per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera” per danni provocati dal personale che opera a qualunque titolo nella struttura. Inoltre, ogni esercente professione sanitaria che vi opera deve stipulare “con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

Le farmacie, quindi, precisa la Fofi, “sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, mentre il farmacista (dipendente e/o titolare di partita IVA) deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura”. Diverse convenzioni proposte dalle Organizzazioni sindacali delle farmacie prevedono per i farmacisti esercenti nelle stesse sia la copertura della colpa lieve che della colpa grave. 

Anche per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la normativa prevede che la copertura assicurativa per la colpa lieve sia garantita direttamente dal datore di lavoro, quindi dalla struttura sanitaria pubblica, mentre “è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo”.  

“L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”.

Quadro normativo aggiornato rende obbligatorie le polizze

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232 l'obbligo assicurativo è divenuto operativo. All’articolo 3, comma 4 prevede infatti che i professionisti, tra cui i farmacisti, possono essere garantiti "da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”.

Efficacia polizza: verificare cosa copre e assolvere obblighi Ecm

L’efficacia delle polizze assicurative è però subordinata all'assolvimento di almeno del 70% degli obblighi formativi del professionista. Lo prevede la legge 233/2021 che contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La Fofi raccomanda, in ogni caso, di “verificare le proprie polizze individuali, al fine di individuare l’esatto perimetro di copertura delle stesse” e ricorda che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, oltre a incidere sull’efficacia delle polizze, comporta una violazione sanzionabile in sede disciplinare.

TAG: FARMACISTI OSPEDALIERI, COPERTURA ASSICURATIVA, FARMACISTI

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

12/05/2026

Nuovo passo avanti verso l’istituzione dell’Ordine professionale degli informatori scientifici del farmaco. La proposta di legge approderà la prossima settimana all’ufficio di presidenza della...

A cura di Redazione Farmacista33

11/05/2026

La prima survey nazionale su studenti di Farmacia e Ctf fotografa una generazione che si sente preparata ma chiede più orientamento, trasparenza sulle prospettive professionali ed equilibrio tra...

A cura di Simona Zazzetta

06/05/2026

E' in vigore il decreto-legge n. 62/2026 che introduce il principio del salario giusto, incentivi per assunzioni e stabilizzazioni, misure per la conciliazione famiglia-lavoro e nuove regole sui...

A cura di Simona Zazzetta

24/04/2026

Il nuovo corso dell’Università dell’Insubria partirà a Como ma gli ultimi due anni si svolgeranno a Busto Arsizio. L’Ordine teme ricadute sul ricambio professionale, mentre l’ateneo...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Il giusto sostegno al cambio di stagione

Il giusto sostegno al cambio di stagione

A cura di Lafarmacia.

In occasione della Giornata mondiale dell’ipertensione del 17 maggio, l’Iss richiama l’attenzione sul controllo ancora insufficiente della pressione arteriosa: molti pazienti non sanno di avere...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top