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23 Dicembre 2025

Permessi dal lavoro e malattia: congedi straordinari, cure figli minori e smart working. Da gennaio novità dalla Legge 106

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le nuove misure sui permessi retribuiti per lavoratori con patologie gravi e per i genitori di figli minorenni malati. La Legge 106/2025 introduce inoltre congedi straordinari e precedenza nell’accesso al lavoro agile, rafforzando le tutele occupazionali senza sostituire la Legge 104

di Redazione Farmacista33


Permessi dal lavoro e malattia: congedi straordinari, cure figli minori e smart working. Da gennaio novità dalla Legge 106

Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da patologie gravi, croniche o invalidanti potranno contare su un sistema di tutele rafforzato che affianca e integra la Legge 104 del ’92. Da quella data decorre, infatti, l’applicazione di alcune delle novità introdotte dalla Legge 106/2025, norma approvata il 18 luglio 2025 che integra, ma non sostituisce, la Legge 104 per quanto concerne i diritti dei lavoratori dando diritto di precedenza nell’accesso allo smart working, insieme alla possibilità di usufruire di ulteriori congedi con la garanzia di conservazione del posto di lavoro. Misure intendono rispondere a bisogni sanitari complessi, evitando che la malattia si traduca automaticamente in esclusione dal lavoro.

Congedi aggiuntivi e permessi per cure ed esami

La riforma pone al centro la conciliazione tra tutela della salute e mantenimento del legame lavorativo, soprattutto per chi affronta cure lunghe e invasive e consente non solo assenze giustificate per curarsi, ma rende disponibili strumenti strutturali per garantire continuità occupazionale durante e dopo i percorsi terapeutici.

I criteri per accedere ai benefici della norma sono dettati dall’articolo 1, comma 1, della Legge: “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%”. Una soglia che individua situazioni in cui lo stato di salute incide in modo significativo sulla vita quotidiana e lavorativa.

Oltre ai tre giorni mensili di permesso già previsti dalla Legge 104, la Legge 106 introduce 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, utilizzabili per visite, esami diagnostici e trattamenti terapeutici. Si tratta di un diritto ulteriore rispetto alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, pensato per rispondere a esigenze sanitarie ricorrenti e non sempre programmabili.

Nel settore privato, per queste ore di permesso l’indennità economica viene anticipata dal datore di lavoro, che provvede successivamente al recupero tramite conguaglio contributivo con l’ente previdenziale. Il beneficio si estende anche ai genitori di figli minorenni affetti da “malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%”.

Accanto ai permessi, tra innovazioni introdotte dalla Legge 106 c’è la possibilità di richiedere un congedo straordinario non retribuito della durata massima di 24 mesi, continuativi o frazionabili. Durante questo periodo il rapporto di lavoro resta sospeso, non si possono svolgere altri tipi di attività lavorativa, ma il posto viene conservato e il datore non potrà procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il congedo non dà maturazione di retribuzione né di anzianità o contributi pensionistici, salvo riscatto volontario del periodo mediante versamento dei relativi contributi.
La disciplina tiene conto anche del lavoro autonomo: per i lavoratori autonomi che svolgono attività in via continuativa per un committente, la legge prevede la sospensione dell’attività fino a un massimo di 300 giorni per anno solare, in presenza delle medesime condizioni di salute.

Lavoro agile: accesso allo smart working e diritto di precedenza

La Legge 106/2025 introduce una specifica tutela in materia di lavoro agile per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%. La previsione è contenuta nell’articolo 1, comma 4, e riguarda la fase di rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo straordinario.

La norma stabilisce che, “decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile”.
Non viene introdotto un diritto automatico allo smart working, ma una precedenza nell’accesso rispetto ad altri lavoratori, in presenza di mansioni compatibili con l’organizzazione del lavoro a distanza.

Il lavoro agile resta disciplinato dalla normativa vigente (Legge 81/2017) e richiede quindi la stipula di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. La Legge 106 non modifica i presupposti organizzativi dello smart working, ma rafforza la posizione del lavoratore nella fase di valutazione della richiesta, riconoscendo il lavoro agile come strumento funzionale alla tutela della salute e alla continuità occupazionale.

Il datore di lavoro non è tenuto a concedere il lavoro agile in presenza di mansioni incompatibili con tale modalità, ma la richiesta del lavoratore che rientra da un congedo per gravi patologie deve essere valutata alla luce del diritto di precedenza previsto dalla legge.

Come si accede alla Legge 106

L’accesso agli strumenti previsti dalla Legge 106/2025 devono essere attivati su richiesta del lavoratore, nel rispetto delle procedure ordinarie del rapporto di lavoro. L’accesso alle misure è subordinato alla certificazione della patologia rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
La domanda va presentata al datore di lavoro per quanto riguarda permessi, congedi e lavoro agile, mentre per i permessi legati a visite, esami e cure è necessaria una specifica prescrizione medica.
Ai fini della verifica delle condizioni e dei controlli, la legge prevede il ricorso ai dati disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, favorendo una gestione progressivamente digitalizzata delle informazioni sanitarie.
Per i lavoratori autonomi che svolgono attività in via continuativa per un committente, l’accesso alla tutela si concretizza nella sospensione dell’attività nei limiti previsti dalla legge, previa documentazione delle condizioni di salute, senza l’introduzione di canali procedurali separati rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento.

Fonte:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/07/25/25G00114/sg 

TAG: OCCUPAZIONE, PERMESSO, MALATTIA

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