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05 Maggio 2025Gli obblighi assicurativi dei farmacisti in materia di colpa grave sono stabiliti dalla Legge Gelli-Bianco e resi operativi dal decreto attuativo 232/2023. L'attuale quadro normativo inoltre definisce anche il legame tra efficacia della polizza e obbligo formativo Ecm

Ogni farmacista che opera, a qualsiasi titolo, in una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata è tenuto per legge a stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa per colpa grave. Lo ha stabilito la legge 24/2017 (nota come “Legge Gelli-Bianco”) poi confermato e reso operativo dal recente decreto attuativo n. 232/2023. Alle strutture - farmacie incluse - resta l’obbligo di coprire la colpa lieve, ma per i professionisti sanitari – farmacisti inclusi – resta essenziale assicurarsi anche contro i rischi legati alla colpa grave, eventualmente tramite convenzioni sindacali o polizze collettive. Lo ricorda ai professionisti una circolare della Fofi che raccomanda inoltre a tutti i farmacisti di verificare attentamente la propria copertura e ricorda che, dal 2026, l’efficacia della polizza sarà subordinata al completamento di almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM del triennio 2023-2025.
La Federazione richiama quanto previsto dall’art. 10 della Legge Gelli-Bianco che dà disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il dettato indica che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono avere una copertura assicurativa “per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera” per danni provocati dal personale che opera a qualunque titolo nella struttura. Inoltre, ogni esercente professione sanitaria che vi opera deve stipulare “con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.
Le farmacie, quindi, precisa la Fofi, “sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, mentre il farmacista (dipendente e/o titolare di partita IVA) deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura”. Diverse convenzioni proposte dalle Organizzazioni sindacali delle farmacie prevedono per i farmacisti esercenti nelle stesse sia la copertura della colpa lieve che della colpa grave.
Anche per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la normativa prevede che la copertura assicurativa per la colpa lieve sia garantita direttamente dal datore di lavoro, quindi dalla struttura sanitaria pubblica, mentre “è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo”.
“L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”.
Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232 l'obbligo assicurativo è divenuto operativo. All’articolo 3, comma 4 prevede infatti che i professionisti, tra cui i farmacisti, possono essere garantiti "da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”.
L’efficacia delle polizze assicurative è però subordinata all'assolvimento di almeno del 70% degli obblighi formativi del professionista. Lo prevede la legge 233/2021 che contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La Fofi raccomanda, in ogni caso, di “verificare le proprie polizze individuali, al fine di individuare l’esatto perimetro di copertura delle stesse” e ricorda che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, oltre a incidere sull’efficacia delle polizze, comporta una violazione sanzionabile in sede disciplinare.
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