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13 Giugno 2025

La responsabilità civile del farmacista, chiarimenti su normative e copertura assicurativa

La normativa in materia si obbligo assicurativo per la responsabilità civile per gli esercenti professioni sanitarie definisce alcune distinzioni sulle copertura in base alla struttura e al regime professionale con cui operano i farmacisti. Dalle rappresentanze di categoria un punto su quanto è previsto per i farmacisti e per le farmacie

di Redazione Farmacista33


La responsabilità civile del farmacista, i chiarimenti su normative e copertura assicurativa

I farmacisti che esercitano la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che operano all'interno di esse in regime libero-professionale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che copre per colpa lieve e colpa grave. Quando la professione viene svolta all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie, l'obbligo assicurativo per la colpa lieve ricade sulla struttura stessa, mentre per la colpa grave il farmacista deve provvedere personalmente alla stipula di una polizza assicurativa. Lo chiarisce la Fofi in una nota che mette in luce il “differente regime di trattamento” disposto dalla normativa in materia di obbligo assicurativo per la responsabilità civile per gli esercenti professioni sanitarie, la Legge 8 marzo 2017, n. 24 nota come "Legge Gelli-Bianco".

Farmacisti che operano dentro o fuori strutture sanitarie

La Federazione ricorda che, per le disposizioni di legge, il farmacista che “svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (parafarmacie, industria, ecc..), è tenuto a stipulare una polizza assicurativa tanto per i danni cagionati con colpa lieve, quanto per quelli cagionati con colpa grave”.
E suggerisce, “in ogni caso” ai farmacisti che lavorano al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private “di verificare, con il proprio datore di lavoro, le eventuali condizioni previste nello specifico contratto individuale di lavoro in materia di copertura dell’obbligo assicurativo”. 

Per chiarire il differente regime di trattamento disposto dalla Legge Gelli-Bianco distingue tra due casistiche.
Al farmacista che presta attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, spetta “l’obbligo di provvedere a stipulare una polizza assicurativa solo per i danni cagionati con colpa grave, mentre graverà sulla farmacia l’obbligo della copertura assicurativa per colpa lieve (ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche alla copertura per colpa grave)”.

I farmacisti che esercitano la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che operano in tali strutture ma in regime libero-professionale, hanno l’obbligo assicurativo “sia per colpa lieve che per colpa grave, fatte salve – nel caso dei rapporti di lavoro subordinati – diverse pattuizioni individuali concordate tra datore di lavoro e lavoratore”.

Le coperture assicurative in farmacia

Per quanto riguarda le farmacie di comunità, Federfarma ha fornito ulteriori chiarimenti sulla copertura assicurativa per la responsabilità civile del farmacista, sottolineando che, oltre a quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco, il decreto del MIMIT (n. 232 del 15/12/2023) indica che la copertura assicurativa può essere garantita “anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie”. 
E precisa che l’attuale copertura in essere, stipulata con una compagnia assicurativa, “copre oltre al titolare, gli eventuali soci, tutti i collaboratori, dipendenti e non, senza far distinzione tra colpa lieve e colpa grave”. 

Dal canto suo la Fofi sta effettuando “apposite procedure per la stipula di convenzioni collettive per l’assicurazione della responsabilità professionale dei farmacisti”.

Efficacia della polizza e obblighi Ecm

Da entrambe le associazioni viene evidenziato il vincolo, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, tra l’efficacia di questo tipo di polizze e l’assolvimento di almeno il 70% cento dell'obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
Per l’acquisizione dei crediti si può usufruire dell’offerta formativa proposta dalla Federazione o da altri provider accreditati o tramite formazione individuale, in particolare, attraverso l’istituto dell’Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale.

TAG: FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI - FOFI, FEDERFARMA, COPERTURA ASSICURATIVA, ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITà CIVILE, FARMACISTI, FARMACIE

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