ccnl
25 Febbraio 2026La normativa impone la fruizione minima entro termini precisi e prevede sanzioni in caso di inadempimento. Per le farmacie private il Ccnl estende il periodo di utilizzo a 24 mesi, ma resta centrale la programmazione da parte del datore di lavoro.

La gestione delle ferie residue dei collaboratori farmacisti non è solo una questione organizzativa, ma anche un obbligo normativo che può esporre la farmacia a sanzioni. A chiarirlo è il parere fornito dallo Studio legale Bacigalupo, secondo cui il datore di lavoro può programmare e indirizzare la fruizione delle ferie non godute, senza però agire in modo arbitrario, nell’ambito del proprio potere organizzativo.
Secondo la disciplina generale prevista dal D.Lgs. 66/2003, il lavoratore deve usufruire di almeno “due settimane di ferie nell’anno di maturazione e delle restanti [due settimane] entro i 18 mesi successivi”.
Il mancato rispetto di tali termini può comportare sanzioni amministrative da parte dell’Ispettorato del lavoro, con importi che aumentano in base al numero di lavoratori coinvolti e alla durata della violazione.
Per il settore delle farmacie private, tuttavia, si applica la disciplina più favorevole del contratto collettivo nazionale. Come ricorda il parere fornito, il Ccnl riconosce “26 giorni lavorativi annui ed estende il termine di fruizione a 24 mesi”, prevedendo inoltre che la settimana sia considerata di sei giorni e che domeniche e festività non vengano computate nel periodo feriale.
La programmazione resta una responsabilità precisa del titolare. “Spetta al datore di lavoro determinare – predisponendo un piano ferie ad inizio anno – il periodo di godimento, normalmente tra maggio e ottobre, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore secondo correttezza e buona fede”, evidenzia lo Studio legale. Le ferie possono essere suddivise in non più di due periodi e, salvo il caso di chiusura della farmacia, la fruizione deve essere concordata tra azienda e dipendente.
Il punto centrale riguarda la possibilità di obbligare i collaboratori a smaltire i giorni residui. Il parere chiarisce che “non si tratta dunque di imporre arbitrariamente le ferie, ma di esercitare correttamente il potere organizzativo che spetta all’imprenditore”. In questa prospettiva, l’accumulo prolungato di ferie non può dipendere esclusivamente dalle scelte del lavoratore.
Da qui l’indicazione operativa: “Il titolare deve monitorare con continuità il monte ferie, predisporre un piano ferie annuale e programmare per tempo lo smaltimento dei residui”, poiché, conclude il parere, “la responsabilità finale resta in capo all’impresa”.
Fonte
https://www.piazzapitagora.it/2026/02/25/le-ferie-non-godute/
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