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09 Settembre 2026

Assenza per malattia, cambiano le regole sul certificato medico. Le indicazioni dell'Inps

Con una circolare emessa il 4 settembre l’Inps ha modificato le regole sulla decorrenza della copertura previdenziale in caso di assenza per malattia dal lavoro. La novità riguarda anche le visite effettuate in ambulatorio e si applica nel rispetto di specifiche condizioni ed esclusioni.

di Redazione Farmacista33


Assenza per malattia, cambiano le regole sul certificato medico. Le indicazioni dell'Inps

Cambiano le indicazioni Inps sul certificato medico e sulla data di inizio dell'assenza dal lavoro per malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale. Con la circolare del 4 settembre 2026, l'Istituto ha stabilito che la tutela può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico in caso di visita ambulatoriale, superando il precedente orientamento che ammetteva questa possibilità soltanto in caso di visita domiciliare. La nuova indicazione, in vigore dalla data di pubblicazione della circolare, riguarda i lavoratori dipendenti ai quali è riconosciuta la tutela previdenziale della malattia.

Certificato di malattia, la regola generale e il precedente orientamento

Per il riconoscimento della prestazione previdenziale, il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell'evento e attestante l'incapacità temporanea al lavoro. In via generale, precisa l’Inps, il primo giorno dell'evento viene computato dalla data di rilascio della certificazione medica. La data è rilevante ai fini del conteggio della cosiddetta "carenza", vale a dire i primi tre giorni non indennizzati dall'Inps, delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste.

In base all'orientamento seguito finora, l'Inps riconosceva anche il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, purché il medico curante avesse indicato nel campo "Dichiara di essere ammalato dal..." il giorno precedente alla visita e si trattasse di una visita domiciliare.
Il criterio, specifica la circolare, è valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia ed era stato adottato per "non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante". Il riconoscimento del giorno precedente era invece escluso in caso di visita effettuata presso l'ambulatorio del medico.

Cosa cambia: riconosciuta anche la visita ambulatoriale

Con la nuova circolare l'Inps supera questo orientamento applicativo. Pur ribadendo che, in via generale, l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato, l'Istituto stabilisce che, a decorrere dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente quando la visita viene effettuata in ambulatorio.

La circolare chiarisce infatti che "la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale". Resta quindi ferma la regola generale della decorrenza dalla data di redazione del certificato, ma viene meno l'esclusione che riguardava la visita ambulatoriale.

Le condizioni per il riconoscimento e i giorni esclusi

Il riconoscimento riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato. Se la data indicata nel campo "Dichiara di essere ammalato dal..." è anteriore di oltre un giorno, la tutela per le giornate precedenti non viene riconosciuta. In questa circostanza, spiega l'Inps, "è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante".
Sono inoltre previste specifiche esclusioni. Il riconoscimento del giorno precedente non opera quando questo cade di sabato o domenica oppure coincide con un giorno festivo infrasettimanale. In questi casi, precisa l'Istituto, è garantita la continuità assistenziale e il lavoratore è tenuto a ricorrere al relativo servizio. Le nuove indicazioni si applicano dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare n. 92.

Novità in linea con organizzazione dell'assistenza e carichi dei medici

Alla base della revisione delle indicazioni, l’Inps richiama i cambiamenti intervenuti nell'assistenza territoriale e nell'attività dei medici di medicina generale. La circolare fa riferimento all'attuale contesto sociosanitario, interessato da un processo di trasformazione che ha coinvolto anche il ruolo del medico di medicina generale, e alla "crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale", insieme ai maggiori carichi di lavoro e all'incremento dei compiti organizzativi e assistenziali.

L'Istituto richiama inoltre la prassi di programmare gli accessi negli ambulatori, anche per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa, e la possibilità che, per ragioni organizzative o assistenziali, il medico non riesca a recarsi al domicilio del lavoratore o a riceverlo nel proprio studio entro il giorno successivo.

Su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Inps ha quindi adottato quella che definisce una "interpretazione evolutiva" della disciplina sul computo del primo giorno di malattia, con l'obiettivo dichiarato di "garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa" e assicurare uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

Fonte

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.09.circolare-numero-92-del-04-09-2026_15361.html

ph.cr.magnific

TAG: ASSICURAZIONE MALATTIA O INFORTUNI, CERTIFICAZIONE, INPS

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