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11 Settembre 2026Dopo l'entrata in vigore delle nuove regole sulla destinazione del Tfr e sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti del settore privato, arriva il modulo TFR3. Il documento formalizza le scelte del lavoratore e gli adempimenti informativi del datore di lavoro.

Dopo l'entrata in vigore, il 1° luglio, delle nuove regole sulla destinazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr) e sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti del settore privato, arriva il modulo per gestire le scelte previste dalla riforma. Con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito il TFR3, relativo ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Le disposizioni interessano quindi anche i farmacisti dipendenti del settore privato e le farmacie in qualità di datori di lavoro.
Il decreto dà attuazione alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e chiarisce che il nuovo modulo è stato predisposto per disciplinare "le modalità di esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore e gli adempimenti del datore di lavoro". Il TFR3 sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro e, a partire da una data che sarà comunicata successivamente, potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro. Le modalità tecniche saranno definite con un successivo decreto direttoriale.
Il TFR3 non introduce un'ulteriore modifica delle regole sulla destinazione del Tfr, ma costituisce lo strumento con cui vengono formalizzate alcune delle scelte e degli adempimenti previsti dalla disciplina in vigore dal 1° luglio. Il decreto stabilisce che il modulo contiene l'attestazione dell'avvenuta informativa al lavoratore, le opzioni che quest'ultimo può esercitare, le dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell'adesione automatica.
Il modulo distingue innanzitutto tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori che non sono alla prima assunzione.
Per i primi, dipendenti del settore privato esclusi i lavoratori domestici, la disciplina prevede l'adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili. Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può però rinunciare all'adesione automatica e scegliere un'altra forma di previdenza complementare oppure mantenere il Tfr secondo il regime previsto dall'articolo 2120 del Codice civile.
Il TFR3 consente quindi al lavoratore di prima assunzione di indicare espressamente se intende conferire il Tfr alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica, destinarlo esplicitamente a un'altra forma pensionistica complementare oppure non conferirlo alla previdenza complementare. In quest'ultimo caso, precisa il modulo, il Tfr resta regolato dalle disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, viene versato al Fondo di Tesoreria Inps. La decisione può essere modificata successivamente, destinando il Tfr maturando alla previdenza complementare.
Tfr e fondi pensione: nuove regole dal 1° luglio. Cosa devono sapere dipendenti e titolari di farmacia
Dal 1° luglio 2026 è in vigore il nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato assunti da questa data. Ecco cosa cambia e i tempi per scegliere la destinazione del Tfr.
Una sezione specifica riguarda i nuovi assunti che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro. In questo caso il modulo serve innanzitutto a ricostruire la posizione del lavoratore rispetto alla previdenza complementare.
Se il lavoratore dichiara di non avere in essere un'adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del Tfr, non opera l'adesione automatica. Il Tfr continua a essere regolato dall'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, viene versato al Fondo di Tesoreria Inps. Resta comunque possibile modificare successivamente la scelta e destinare il Tfr maturando a un fondo pensione.
Diversa la situazione di chi ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del Tfr. Il lavoratore ha 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare a quale forma pensionistica complementare destinare il Tfr maturando. Se non effettua la scelta entro il termine, si applica il meccanismo di adesione automatica.
Anche per questi lavoratori il TFR3 consente di indicare espressamente la forma pensionistica alla quale conferire il Tfr e, nei casi consentiti dagli accordi o dai contratti collettivi di riferimento, la relativa quota.
Il nuovo modulo si inserisce nel meccanismo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 e operativo dal 1° luglio. Per i lavoratori di prima assunzione interessati dalla nuova disciplina, il termine entro il quale esercitare un'opzione diversa dall'adesione automatica è di 60 giorni dalla data di assunzione. La stessa finestra temporale è prevista per il lavoratore non di prima assunzione che abbia già in essere un'adesione alla previdenza complementare con conferimento del Tfr e debba indicare a quale forma pensionistica destinare il Tfr maturando presso il nuovo datore di lavoro.
In assenza di una scelta nei casi in cui opera l'adesione automatica, il Tfr viene destinato alla forma pensionistica collettiva individuata secondo le regole previste dalla normativa. Il meccanismo comporta anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi applicabili. Il modulo precisa inoltre che, in caso di adesione automatica, il datore di lavoro comunica l'adesione alla forma pensionistica di destinazione e inizia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni; i versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre dalla stessa data.
Il TFR3 rende espliciti anche gli obblighi informativi del datore di lavoro. Al lavoratore devono essere fornite informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sulla forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica, sul funzionamento del meccanismo, sulle facoltà esercitabili entro 60 giorni e sulle diverse opzioni di destinazione del Tfr e relative tempistiche.
Già in una circolare di gennaio Federfarma aveva richiamato l'attenzione dei titolari di farmacia sui nuovi adempimenti, ricordando che al momento dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a fornire "al lavoratore un'adeguata informativa in merito al meccanismo di adesione automatica, alla forma pensionistica di destinazione e ai termini entro i quali è possibile esercitare la rinuncia", oltre a verificare l'eventuale "esistenza di precedenti scelte" del lavoratore in materia di previdenza complementare.
Il nuovo modulo consente ora di documentare questi passaggi. Nella parte finale è prevista infatti una specifica attestazione del datore di lavoro, che deve dichiarare di avere fornito l'informativa prevista, acquisito la dichiarazione del dipendente, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore.
Fonte
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/DI-del-04092026
ph.cr.magnific
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