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Farmacisti

24 Agosto 2020

Una nota Enpaf sui contenuti del decreto Rilancio


L'indennità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - erogazione mese di maggio 2020.

L'art. 78 del Decreto Legge n. 34/2020 "decreto rilancio" (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020) ha previsto l'erogazione, anche per i mesi di aprile e maggio, dell'indennità per COVID-19 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati, dunque anche a favore dei farmacisti.
In attuazione di quanto previsto, l'art. 13 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha disposto, per il mese di maggio, l'erogazione dell'indennità aumentandone l'importo da 600 a 1.000 euro.

Anche per questa fase di liquidazione dell'indennità, l'Enpaf ha conservato la modalità telematica di presentazione dell'istanza, che dovrà avvenire attraverso il portale ad accesso riservato "Enpaf online" attivo sul sito internet dell'Ente. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 17 agosto e non oltre le ore 24.00 del giorno 14 settembre 2020. I farmacisti che ancora non fossero registrati ad "Enpaf online", se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente acquisendo la password di accesso; chi, invece, fosse sfornito di PEC, dovrà necessariamente dotarsene per presentare la domanda di indennità.

Si precisa che il possesso di una PEC è un obbligo imposto dalla legge a tutti i professionisti iscritti, la cui mancanza può comportare l'irrogazione da parte dell'Ordine della sospensione.

Non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a quella prevista attraverso il portale "Enpaf online".

L'indennità per il mese di maggio verrà erogata automaticamente agli stessi soggetti che l'hanno già percepita per iI mese di aprile i quali, dunque, non devono presentare alcuna domanda. Il pagamento verrà effettuato sulle coordinate bancarie indicate in occasione della domanda presentata per mese di marzo o per il mese di aprile. L'iscritto il quale dovesse comunicare il cambiamento delle coordinate bancarie già trasmesse potrà farlo inviando una comunicazione tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo posta@pec.enpaf.it) indicando nell'oggetto "richiesta indennità COVID 19 mese di maggio - variazione IBAN" e allegando fotocopia di un valido documento di identità.

Coloro che non intendono beneficiare del bonus per il mese di maggio sono tenuti a darne tempestiva comunicazione tramite posta elettronica certificata (indirizzo posta@pec.enpaf.it) indicando nell'oggetto "rinuncia indennità COVID mese di maggio" e allegando fotocopia di un valido documento di identità.

Tutti gli altri iscritti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno invece inoltrare domanda che, ove regolare e completa, verrà acquisita dal sistema informatico secondo l'ordine cronologico di presentazione; infatti, anche per il mese di maggio, la liquidazione dell'indennità avverrà nell'ambito del fondo statale previsto e nei limiti dello stanziamento riconosciuto a favore degli iscritti all'Enpaf.

L'art. 13 del DL n. 104/2020 ha richiamato le disposizioni di attuazione contenute nel decreto interministeriale del 29 maggio 2020.

La collettività beneficiaria del reddito di ultima istanza è quella degli iscritti professionisti lavoratori autonomi. Possono presentare la domanda di indennità anche i farmacisti lavoratori autonomi, che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2019 e, per l'anno 2020, entro il 23 febbraio u.s..

È invece escluso dalla indennità il farmacista, lavoratore autonomo:

a. titolare di una pensione diretta, anche in regime di cumulo o totalizzazione (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità);
b. titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c. che ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse all'emergenza COVID-19 o il reddito di cittadinanza;
d. che ha presentato domanda per l'indennità COVID-19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria;
e. che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria;

Possono presentare domanda i farmacisti lavoratori autonomi che siano anche:

1. titolari di pensione indiretta o di reversibilità Enpaf;
2. titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato.


Si rammenta che la domanda per il reddito di ultima istanza presuppone particulari limiti reddituali e che l'attività professionale abbia subito limitazioni nel periodo di emergenza epidemiologica; tali circostanze dovranno essere autocertificate dal richiedente, ai sensi del Dpr
n. 445/2000. Le predette autocertificazioni saranno soggette a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'lnps.

Informazioni dettagliate potranno essere acquisite attraverso un documento riepilogativo pubblicato sulla home page del sito internet dell'Enpaf. Come di consueto, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione degli iscritti e potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica info@enpaf.it.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

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TAG: PENSIONI, ENPAF, EMILIO CROCE

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