Lotteria degli scontrini, novità su spesa farmaci e servizi. Ecco le ricadute per farmacie e parafarmacie
Le novità introdotto dall'Agenzia delle Entrate sulla lotteria degli scontrini per le farmacie e le parafarmacie
Anche chi, come le farmacie, è tenuto all'invio dei dati al sistema Tessera sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può trasmettere i dati dei corrispettivi per la lotteria degli scontrini, ma il consumatore deve scegliere se richiedere al farmacista l'acquisizione del codice lotteria o quello del codice fiscale, necessario per la detrazione fiscale. A dirlo è il provvedimento di settimana scorsa dell'Agenzia delle Entrate, che ha introdotto novità in merito a farmacie e parafarmacie sulla lotteria degli scontrini.
Spese per farmaci e servizi: ecco quando possono rientrare nella lotteria degli scontrini
Come si ricorderà, l'avvio della lotteria degli scontrini è stata posticipata dal cosiddetto Decreto Rilancio al primo gennaio 2021, a causa delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria. Con l'ultimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (11/11/2020), è stato di fatto corretta la previsione che escludeva i registratori telematici di farmacie e parafarmacie, «consentendo anche ai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria». Ma c'è un limite: come chiarisce il provvedimento, «al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell'operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all'ottenimento dell'eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest'ultima». I dati «dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale non possono quindi partecipare alla lotteria», mentre possono rientrarvi «solo quelli riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria» vale a dire il codice identificativo univoco che il consumatore genererà sul "portale della lotteria", «in alternativa al codice fiscale». In sostanza, starà al consumatore scegliere (e al farmacista spiegare) se detrarre/dedurre gli importi relativi a farmaci o servizi o se partecipare alla lotteria degli scontrini.
Da dicembre possibile richiedere emissione codice da esibire
Ma come funziona la lotteria degli scontrini? In un recente articolo pubblicato su Sedivanews viene ricordato che «a partire da dicembre si potrà cominciare a richiedere l'emissione del codice lotteria da parte del consumatore» che comunicherà alla farmacia nel momento dell'emissione dello scontrino elettronico. Le «estrazioni avranno cadenze settimanali, mensili e annuali. Ma per chi effettua il pagamento in contanti la partecipazione è circoscritta alle sole estrazioni "ordinarie", mentre chi utilizza strumenti di pagamento elettronico - come bancomat, carte di credito e app di pagamento quali Applepay, Googlepay e Satispay - partecipa sia alle estrazioni "ordinarie" sia a quelle cosiddette "zero contanti". A queste ultime, in particolare, concorreranno, oltre ai consumatori, anche gli esercenti. I vincitori saranno poi messi al corrente tramite sms o e-mail oppure nell'area riservata del Portale Lotteria. I premi, previa accettazione entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita che avverrà tramite e-mail o pec, saranno incassati tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile [per quei soggetti senza conto bancario] emessi dall'Adm. Diversamente, i premi settimanali e mensili non reclamati concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale.
Per farmacie e parafarmacie, quali controlli aspettarsi?
Data «la particolare entità dei premi, per verificare che il corrispettivo sia stato realmente pagato con strumenti elettronici per le vincite "zero contanti", saranno operati controlli su tutte le vincite per verificare che il pagamento sia effettivamente avvenuto con modalità cashless. Per ridurre al minimo l'aggravio sugli esercenti, i controlli riguarderanno inizialmente i consumatori "estratti" e solo nel caso in cui tale riscontro non sia stato possibile le verifiche saranno effettuate anche sugli esercenti».
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A cura di Redazione Farmacista33
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