Farmacia
09 Settembre 2023 La remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci Ssn e portata a regime dalla Legge Bilancio 2023, dopo la precedente fase sperimentale, non è soggetta a Iva. Ad affermarlo l’Agenzia delle entrate in una risposta giuridica indirizzata a Federfarma - a seguito del quesito sottoposto - che va a chiarire i dubbi sollevati sul corretto trattamento fiscale
La remunerazione aggiuntiva è stata introdotta in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 dal cosiddetto Decreto Sostegni, durante la fase emergenziale della pandemia. Nelle risposte agli interpelli del 2022, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che tale provvedimento non rientrava nel campo di applicazione dell'Iva in quanto espressamente qualificato come "misura di sostegno". La remunerazione aggiuntiva, così come formulata, costituiva infatti «un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo Iva».
Con la Legge Bilancio 2023 è stato fatto un ulteriore step, sancendo il passaggio “a regime”, a partire dal 1° marzo 2023, della misura finalizzata a «salvaguardare la rete di prossimità rappresentata» dalle farmacie, pur nel limite di 150 milioni di euro annui. All’interno della categoria era stato sollevato il dubbio interpretativo inerente il trattamento fiscale, se, cioè, anche fuori dall’ambito della fase sperimentale, potesse rimanere lo stesso. Il quesito era quindi stato sottoposto all’Agenzia delle entrate da Federfarma, che ha presentato la propria posizione.
Agenzia delle entrate conferma la non rilevanza ai fini Iva
Con la risposta giuridica, l’Agenzia, accogliendo «le considerazioni di Federfarma», ha osservato non solo che «tale remunerazione aggiuntiva è riconosciuta sulla base degli esiti della sperimentazione» precedente e, «dunque, deve ritenersi in continuità con quest'ultima previsione», ma anche che sono state «confermate le finalità di salvaguardia della rete di prossimità delle farmacie». Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la nuova previsione «non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite. L'erogazione delle somme avviene al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco». Disposizioni, queste, che «inducono a ritenere che le conclusioni degli interpelli del 2022, nel senso della non rilevanza ai fini Iva, siano validi anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di Bilancio 2023».
Si valutano i quesiti su corretto inquadramento imposte sui redditi e Irap
Da parte di Federfarma, intanto, come si legge nella comunicazione di oggi, sono in corso «ulteriori approfondimenti in ordine all’ipotesi di formulare analoga istanza relativamente al corretto inquadramento della remunerazione aggiuntiva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap».
A ogni modo, per quanto concerne le quote spettanti, va ricordato che «a tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro e una premiale di 0,12 euro per generici e originator con prezzo pari a quello di riferimento». Inoltre, è prevista anche una ulteriore quota tipologica: in particolare, «per le farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto del Servizio sanitario nazionale, questa è pari 0,12 euro a confezione; per le rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario dell'1,5%, tale cifra sarà di 0,14 euro, mentre ammonta a 0,25 euro per le rurali e urbane, con fatturato Ssn inferiore a 150 mila euro, esentate dallo sconto». In «sede di applicazione, le Regioni sono chiamate a monitorare, con cadenza periodica, l'effettiva spesa sostenuta. Al fine di rispettarne il tetto fissato, provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero di quanto eccedente».
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