Governo
31 Ottobre 2023 La legge di Bilancio 2024 ha visto oggi l’apertura dei lavori parlamentari. Il Ddl è stato assegnato in sede referente in Commissione Bilancio e in sede consultiva alle altre commissioni permanenti
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Remunerazione delle farmacie, riequilibrio dei canali distributivi, revisione dei tetti della spesa farmaceutica. Sono alcuni dei capitoli relativi a sanità e farmaceutica, toccati dalla legge di Bilancio 2024, che ha visto oggi l’apertura dei lavori parlamentari. Il Ddl è stato assegnato in sede referente in Commissione Bilancio e in sede consultiva alle altre commissioni permanenti, che hanno tempo fino al 10 novembre per trasmettere i propri rapporti. Il Ddl è atteso in Aula da lunedì 27 novembre.
Sanità e incrementi contrattuali: disposizioni valgono anche per personale in convenzione
Il testo, circolato nei giorni scorsi in varie versioni, è lievitato a circa 109 articoli: tante le tematiche interessate e, come anticipato ieri, il Governo ha chiesto a deputati e a senatori della maggioranza di non presentare emendamenti, per accelerare l’iter. Per la sanità, viene confermato l’incremento del Fondo sanitario nazionale nella misura di 3 miliardi per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi a decorrere dal 2026. Aumenti, questi, che, come era stato anticipato, sono finalizzati al rinnovo dei contratti, alle misure per l’abbattimento delle liste d’attesa, alla crescita della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale sanitario operante nel Ssn, all’innalzamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, all'aggiornamento dei Lea, al potenziamento dell'assistenza territoriale, e così via. Per il triennio contrattuale 2022-2024, vengono stanziati 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per tutta la Pa. Le disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Spesa farmaceutica: cambiano i tetti. Previste misure per accessibilità farmaco
Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, cambiano i tetti: a decorrere dal 2024, quello per acquisti diretti viene rideterminato all’8,5% e della convenzionata al 6,8%, mentre resta fermo il valore percentuale per quello degli acquisti diretti di gas medicinali. Di impatto per il settore, sono confermate, anche se con alcune novità rispetto alle prime versioni, le modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali, a cui si collegano quelle relative al sistema di remunerazione delle farmacie. Spetta all’Aifa, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente con cadenza annuale, aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT), individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT alla classe A. A essere oggetto di aggiornamento annuale anche l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Queste misure allo scopo di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità.
Modifiche ai canali distributivi si collegano a nuova remunerazione: ecco le previsioni
Nello stesso articolo, al comma 2, vengono poi definiti i criteri per la nuova remunerazione delle farmacie, che vedono al contempo l’abrogazione di quanto previsto in merito alla remunerazione aggiuntiva, provvedimento che era stato formulato come misura di sostegno. “Nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Nella bozza diffusa dai quotidiani, con la bollinatura (il testo ufficiale non è ancora disponibile, nel momento in cui questa testata chiude), le cifre sono:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA 50 per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.
Su quest’ultimo punto si è registrata una modifica rispetto ad alcune versioni precedenti, che ha visto al contempo l’inserimento della previsione di rideterminare tale importo in 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le quote aggiuntive a tutela della capillarità della rete
Oltre a questo, al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000;
b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000; c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000.
A decorrere dal 1° marzo 2024 è anche prevista la cessazione dell’applicazione degli sconti.
Per monitorare l’andamento della spesa viene comunque istituito un tavolo tecnico, a partire dal 1° marzo 2024, a cadenza annuale.
Tra le misure di interesse c’è anche lo stop all'Iva al 5% per i prodotti per l'infanzia. Una norma riporta al 10% l'imposta su pannolini, latte in polvere e assorbenti, mentre i seggiolini per auto tornano al 22%.
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