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27 Marzo 2024Dall’allargamento dei vaccini somministrabili, ai test diagnostici, sino alla telemedicina, sono molti gli interventi che toccano le farmacie indicati dal Governo nel disegno di legge per la Semplificazione e la digitalizzazione. Ecco tutte le novità

Ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri di ieri il Disegno di legge per la Semplificazione e la digitalizzazione che contiene diverse misure relative a farmacie e sanità. Dall’allargamento dei vaccini somministrabili, ai test diagnostici, sino alla telemedicina, sono molti gli interventi indicati dal Governo che puntano ad ampliare le prestazioni di servizi del Ssn in farmacia – anche in locali separati. E tra i contenuti della bozza circolata c’è la previsione che vengano dotati di una insegna specifica che individui la farmacia dei servizi.
Ddl Semplificazioni: si punta ad ampliare le prestazioni Ssn relative alla Farmacia dei servizi
Con il provvedimento, che dovrà affrontare l’iter parlamentare - si legge nella nota del Governo - “si prevede l’erogazione in farmacia di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, anche in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia riportanti la denominazione di farmacia dei servizi”. Nel dettaglio, secondo quanto emerge dalla bozza circolante, si punta a modificare la legge sulla farmacia del servizi e un primo intervento riguarda l’estensione della “somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, dei vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni”, nonché, come si sa, “l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa». In tale formulazione, non trova più posto il riferimento agli “oneri a carico degli assistiti” e un ulteriore aspetto toccato riguarda l’eliminazione – questa volta indicata esplicitamente - del riferimento «all’autocontrollo» per l’effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza.
Previsti i vaccini del Piano nazionale e test a supporto di medico e pediatra
Ma, all’interno delle prestazioni della farmacia dei servizi, si propone anche di inserire «l’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva», nonché «l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali».
Viene introdotta poi una modifica in riferimento alla «dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale» - che va a sostituire la “dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta”.
Locali separati: ridefinite le regole. Prevista insegna “farmacia dei servizi”
Un aspetto importante – che raccoglie alcune delle esigenze sentite dai farmacisti - è poi quello di rendere strutturale e più uniforme l’utilizzo dei locali esterni per le attività della farmacia dei servizi: «Per l’erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari» previsti dalla legge sulla Farmacia dei servizi «i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. L’erogazione dei servizi sanitari in tali locali è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia».
Ma un aspetto fondamentale riguarda anche l’individuabilità da parte del cittadino e la riconducibilità dei servizi alla farmacia: «al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali separati, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione “Farmacia dei servizi” e forniscono informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi». Infine, «due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari anche utilizzando i locali separati previa stipula del contratto di rete. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali separati da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete».
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