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Politica sanitaria

22 Luglio 2024

Payback dispostivi medici, Corte costituzionale: meccanismo con criticità ma non irragionevole

Due recenti sentenze della Corte costituzionale, n. 139 e n. 140, hanno apportato chiarimenti sul meccanismo del payback, che regola la spesa per i dispositivi medici. Ecco che cosa è stato stabilito

di Redazione Farmacista33


Payback dispostivi medici, due sentenze della Corte costituzionale

Il meccanismo del payback sui dispostivi medici “presenta di per sé diverse criticità, ma non risulta irragionevole” infatti esso pone a carico delle imprese “un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di utilità sociale”. Non risulta neppure “sproporzionato, alla luce della significativa riduzione dell’importo originariamente posto a carico delle imprese”. Lo afferma la Corte costituzionale che si è espressa oggi con due sentenze della Corte (n. 139 e n. 140) che hanno come oggetto il meccanismo del payback, che è regolato da diverse norme di legge. 

Contesto normativo del payback

Questo sistema è disciplinato principalmente dall’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 il quale stabilisce un tetto alla spesa regionale per tali dispositivi. Quando una regione supera questo limite, le imprese fornitrici sono tenute a contribuire parzialmente al ripiano dell’eccedenza. Nello specifico, per gli anni dal 2015 al 2018 è espressamente prevista la procedura di determinazione dell’ammontare del ripiano a carico delle singole imprese (comma 9-bis, inserito nel 2022 nell’art. 9-ter menzionato). La Corte richiama anche le norme contenute nell’art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 che hanno istituito un fondo statale da assegnare pro-quota alle regioni che in quel periodo abbiano superato il tetto di spesa. Inoltre, hanno consentito alle imprese fornitrici dei dispositivi di versare solo il 48% della rispettiva quota di ripiano, a condizione che rinunciassero a contestare in giudizio i provvedimenti relativi all’obbligo di pagamento. 

Le sentenze

Con sentenza n. 139 la Corte è intervenuta, su ricorso della Regione Campania, sulle disposizioni del 2023 dichiarandole “incostituzionali nella parte in cui condizionavano la riduzione dell’onere a carico delle imprese alla rinuncia, da parte delle stesse, al contenzioso”. Di conseguenza a “tutte le imprese fornitrici è ora riconosciuta la riduzione dei rispettivi pagamenti al 48%”. 
Con la successiva sentenza n. 140 la Corte, su rimessione del Tar Lazio, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, quanto al periodo 2015-2018. 

Considerazioni della Corte

La Corte ha precisato che, si legge in un comunicato della Consulta, “in relazione a tale periodo, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il ripiano dello sforamento dei tetti di spesa, e le regioni, con propri provvedimenti, hanno richiesto alle imprese le somme da esse dovute”. 

Secondo la Corte “il payback presenta di per sé diverse criticità, ma non risulta irragionevole in riferimento all’art. 41 Cost., quanto al periodo 2015- 2018. Esso, infatti, pone a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute in una situazione economico finanziaria di grave difficoltà. Il meccanismo non risulta neppure sproporzionato, alla luce della significativa riduzione al 48% dell’importo originariamente posto a carico delle imprese, riduzione ora riconosciuta incondizionatamente a tutte le aziende in virtù della citata sentenza n. 139 Inoltre, la Corte ha osservato che la disposizione censurata non contrasta con la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. per l’imposizione di prestazioni patrimoniali. Infine, la sentenza 140 ha precisato che la disposizione censurata non ha natura retroattiva, in quanto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, introdotto nel 2022, si è limitato a rendere operativo l’obbligo di ripiano a carico delle imprese fornitrici, senza influire, in modo costituzionalmente insostenibile, sull’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20240722152533.pdf

TAG: DISPOSITIVI MEDICI, PAYBACK, SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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