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Politica e Sanità

08 Gennaio 2025

Legge Concorrenza, da Antitrust indicazioni su sconti farmaci, fidelizzazioni e servizi nelle parafarmacie

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato al Governo ha pubblicato le proposte per la predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza.  tra queste ci sono indicazioni su sconti sui farmaci e l'estensione di alcuni servizi anche nelle parafarmacie

di Redazione Farmacista33


Legge Concorrenza, da Antitrust indicazioni su sconti farmaci, fidelizzazioni e servizi nelle parafarmacie

Applicazione libera di sconti sui farmaci e sulle preparazioni magistrali anche con politiche di fidelizzazione, premialità e sconti per specifiche categorie di pazienti ed estensione alle parafarmacie la possibilità di offrire servizi di prenotazione di visite mediche (CUP) e il ritiro dei referti, servizi attualmente riservati alle farmacie. Sono le proposte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al Governo per la predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza. Nel primo caso per esplicitare questa liberalizzazione, l’Antitrust suggerisce una modifica dell’art. 11, comma 8, del D.L. 1/2012 (Decreto Cresci-Italia). Nel secondo auspica un intervento di carattere legislativo nell’art. 5 del D.L. 223 del 4 luglio 2006 (il cosiddetto decreto Bersani), al fine di orientare in senso pro-concorrenziale la disciplina sui servizi considerati.

Sconti sui farmaci: liberamente applicati e in modalità diversificata

Le proposte, tra le altre, sono contenute nel primo Bollettino dell’anno nel capitolo dedicato alla “Distribuzione commerciale”. Il merito agli sconti sui farmaci, l’Antitrust ricorda che con il Decreto Cresci-Italia è stato stabilito che “le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela”, includendovi così anche i farmaci di fascia A acquistabili a fronte di prescrizione medica purché pagati dal consumatore. Ha ampliato le categorie di farmaci scontabili, ma ha anche eliminato il precedente obbligo di praticare gli sconti “a tutti gli acquirenti” e ha sostituito il vincolo alla chiarezza e leggibilità degli sconti con il più generico requisito di fornire un’“adeguata informazione alla clientela”.  

Secondo l’Antitrust il legislatore ha posto “come unico limite quello di darne “adeguata informazione alla clientela”, senza, dunque, riproporre le due previgenti condizioni dell’esposizione dello sconto “in modo leggibile e chiaro al consumatore” e dell’applicazione dello stesso “a tutti gli acquirenti””.
La norma, così strutturata, limita le dinamiche competitive tra gli esercizi e l'impossibilità di differenziare gli sconti o di introdurre politiche di fidelizzazione disincentiva strategie commerciali innovative e potenzialmente vantaggiose per i consumatori (quali tessere fedeltà/cash back/sconti per fasce o tipologie di clienti). 
“Tale obiettivo di liberalizzazione delle politiche di prezzo se, da un lato, è rilevante in una prospettiva concorrenziale, dall’altro, non è in contrasto con la tutela della salute in quanto permane il ruolo del medico che, in caso di farmaci soggetti a prescrizione, garantisce il controllo sull’uso e consumo corretto del prodotto” e conclude dicendo che “sarebbe necessario rendere esplicito che gli sconti su tutti i farmaci e sulle preparazioni magistrali distribuiti da farmacie, parafarmacie e dagli esercizi autorizzati alla vendita possono essere applicati liberamente, anche in modo diversificato (ossia consentendo fidelizzazioni, premialità, sconti per categorie di pazienti). 

A tal fine propone di modificare l’art. 11, comma 8, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 (c.d. Decreto Cresci-Italia) aggiungendo dopo le parole “dandone adeguata informazione alla clientela.” la seguente precisazione: “Gli sconti possono essere applicati liberamente, consentendo anche fidelizzazioni, premialità e sconti per categorie di pazienti”. Al comma 4 dell’art. 32, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 sono soppresse le seguenti parole “praticati a tutti gli acquirenti”.

Servizi in parafarmacie: realizzare offerta più ampia possibile di canali di accesso

L’Antitrust torna nuovamente sulle parafarmacie e la necessità pro-concorrenza di includerle nell’erogazione di alcuni servizi attualmente riservati alle farmacie. “Già in due occasioni” aveva infatti rilevato che escludere alle parafarmacie da questa possibilità, “rappresenta, infatti, un comportamento idoneo a determinare per queste ultime un ingiustificato svantaggio concorrenziale rispetto alle farmacie. Tale esclusione è idonea ad avere ricadute negative anche sui consumatori, i quali vengono privati di un potenziale ulteriore canale di accesso ai suddetti servizi”. E ribadisce che “la discriminazione tra farmacie e parafarmacie non trova giustificazione nel vigente quadro normativo” richiamando il decreto Bersani del 2006. L’Autorità fa riferimento all’erogazione del servizio CUP, del servizio ritiro del referto e del pagamento ticket e sottolinea che l’assenza di una “esplicita previsione” di poter fornire questi servizi anche tramite le parafarmacie, “risulta in contrasto con il più generale obiettivo di “realizzare un’offerta più ampia possibile di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino” fissato dalle Linee guida nazionali CUP”. Attraverso entrambi i canali, “i cittadini potrebbero ricevere assistenza da parte di farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine (la cui presenza è obbligatoria anche nelle parafarmacie)”.

La proposta è di un intervento legislativo “al fine di orientare in senso pro-concorrenziale la disciplina nazionale e regionale sui servizi di prenotazione di visite mediche specialistiche tramite CUP e servizi connessi, ampliandone l’affidamento anche alle parafarmacie”. 

Nello specifico indica la modifica dell’art. 5 del D.L. 223 del 4 luglio 2006 introducendo il seguente principio: “Nei predetti esercizi commerciali, gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Il Governo e le Regioni provvedono affinché siano garantite modalità concorrenziali e non discriminatorie di erogazione di tali servizi da parte delle farmacie pubbliche e private e degli esercizi commerciali di cui al precedente periodo”.

Fonte:

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2025/1-25.pdf 

TAG: LEGGE CONCORRENZA, AUTORITà GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), SCONTO SUL PREZZO DEI FARMACI, CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE - CUP, PARAFARMACIE

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