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09 Dicembre 2025

Semplificazioni, cosa cambia per farmacisti e farmacie: tutte le novità della legge

Con la legge 182/2025 si rafforza la farmacia dei servizi, si estendono vaccini, test e telemedicina, arriva la ricetta dematerializzata fino a 12 mesi per i cronici e si potenzia il ruolo del farmacista nel counselling. Novità anche sulle carenze di medicinali e sul regime sanzionatorio. A fare il punto è una circolare della Fofi.

di Redazione Farmacista33


Semplificazioni, cosa cambia per farmacisti e farmacie: tutte le novità della legge

Con la legge Semplificazione n. 182/2025 entrano in vigore importanti novità per i farmacisti, che rafforzano il modello della farmacia dei servizi, ampliano le prestazioni erogabili e introducono nuove modalità di gestione delle terapie croniche in particolare con l’estensione dei servizi sanitari in farmacia, la possibilità di ricette dematerializzate valide fino a dodici mesi per i pazienti cronici e il potenziamento del ruolo del farmacista nel counselling e nel monitoraggio dell’aderenza terapeutica.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre, entrerà in vigore dal 18 dicembre: a fare il punto sulle novità di interesse per i farmacisti, introdotte dagli articoli 60, 61 e 62, è una circolare della Fofi.

Servizi in farmacia, semplificazione promuove l’erogazione 

Le disposizioni presenti nell’Articolo 60 della legge intervengono sull’articolo 1 del D.lgs. 153/2009 ampliando le prestazioni che rientrano tra i servizi assicurati dalle farmacie. Vale a dire: : la dispensazione per conto non solo dei farmaci a distribuzione diretta ma anche dei dispositivi medici necessari ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; le prestazioni analitiche diprima istanza, anche quando non rientrano nell’autocontrollo; la somministrazione dei vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, estesa a tutti i soggetti dai 12 anni in su e non più limitata ad antinfluenzali e anti-Covid; l’esecuzione di test diagnostici decentrati a supporto di medici di medicina generale e pediatri per l’appropriatezza prescrittiva e il contrasto all’antibiotico-resistenza; l’erogazione dei servizi di telemedicina nel rispetto delle linee guida nazionali; l’esecuzione dei test di screening per l’epatite C; inoltre viene confermata la possibilità per il cittadino di effettuare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.

I test diagnostici, i servizi di telemedicina e i test di screening per l’epatite C, precisa la norma sono a carico degli utenti.

Viene inoltre chiarito che per erogare i servizi, le farmacie possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia, purché non destinati alla dispensazione dei medicinali, vendita di farmaci o di altri prodotti e ritiro di prescrizioni mediche.

Un “riconoscimento importante a livello legislativo”, sottolinea la Fofi che “consentirà maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto nelle aree urbane e nei piccoli centri, in cui la domanda di prestazioni è in costante crescita”. 

L’amministrazione sanitaria territoriale accerta i requisiti di idoneità igienico sanitaria dei locali, verifica che ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e ne autorizza l’uso. Il titolare della farmacia deve apporre l’insegna “Farmacia dei servizi” presso i locali per consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari e deve fornire informazioni per identificare i soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

La disposizione consente a più farmacie, anche con titolari diversi, di condividere gli stessi locali separati a condizione che stipulino un contratto di rete. In questo caso l’autorizzazione sanitaria è rilasciata al rappresentante della rete, favorendo così modelli organizzativi condivisi e più sostenibili per l’offerta dei servizi.

Ricette annuali e counselling del farmacista

L’Articolo 62, sottolinea la Fofi, “introduce disposizioni importanti per la gestione dei pazienti cronici e delle dimissioni ospedaliere in coerenza con le proposte condivise tra la Federazione e la Fimmg”. Si prevede infatti che per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale per le patologie croniche, il medico indichi nella ricetta dematerializzata ripetibile posologia e numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi. Resta al medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, la facoltà di sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero modifica la terapia

Alla dispensazione presso farmacie convenzionate, il farmacista informa l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo terapeutico individuale. 

Il farmacista, nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.

Nel caso di pazienti che presentino documentazione di dimissione ospedaliera, un referto di pronto soccorso o altra attestazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno stesso o nei due giorni precedenti, la farmacia convenzionata può consegnare il medicinale richiesto quando dalla documentazione risulti prescritta o comunque suggerita una specifica terapia farmacologica.

Le modalità operative di applicazione delle nuove disposizioni saranno definite con un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, assicurando che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali  

Cambiano, infine, le disposizioni previste dal D.lgs. 219/2006 in caso di interruzione della commercializzazione di medicinali, con l’obiettivo di contrastarne la carenza

L’Articolo 61, infatti, dimezza da quattro mesi a non meno di due mesi, il termine minimo di preavviso prima dell’interruzione della commercializzazione. Inoltre, modifica le sanzioni in caso di violazione degli obblighi: attualmente da 200 euro a 1200 euro, aumentate da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro

La sanzione amministrativa raddoppiata, che attualmente si applica nei casi di violazione dell’obbligo di comunicazione immediata all’AIFA e al responsabile dell’azienda di ogni sostanziale irregolarità rilevata su un medicinale già immesso in commercio, viene ora estesa anche alle attività di collaborazione con le ispezioni dell’autorità sanitaria e all’esecuzione delle operazioni richieste dalla stessa, ampliando così l’ambito delle responsabilità a carico della persona qualificata.

TAG: FARMACIA DEI SERVIZI

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